Riporto la massima di una sentenza della Cass. Civ. al riguardo (installazione "ex-novo"), massima che farà discutere e farà protestare i proprietari dei locali pubblici inseriti in un condominio:
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Cass. Civ. sez. II - 25/03/2004 n. 5975 - In tema di condominio di edifici la regola posta all'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione delle scale (per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzione di piano, per l'altra metà in misura proporzionale alla altezza di ciascun piano dal suolo) è applicabile per analogia, ricorrendo l'identica "ratio", alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente.
Nell'ipotesi, invece, d'installazione "ex novo" dell'impianto dell'ascensore trova applicazione la disciplina dell'art. 1123 c.c. relativa alla ripartizione delle spese per le innovazioni deliberate dalla maggioranza (proporzionalità al valore della proprietà di ciascun condomino).
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In realtà chi, come i locali pubblici e gli immobili al pian terreno, non sono interessati all'innovazione non partecipano - legittimamente - alla spesa e l'ascensore costituisce una proprietà separata dei restanti condòmini, che pagano in proporzione ai millesimi di proprietà.