Occorre precisare, però, che l'ascensore é di proprietà comune solo se installato originariamente nell'edificio all'atto della sua costruzione.
Contrariamente, esso sarà di proprietà di quanti l'avranno installato , inoltre ove la spesa sia stata affrontata da uno solo dei condomini, non è necessaria l’approvazione assembleare trovando applicazione la norma generale di cui all’art 1102 Cod. Civ., secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
In seguito, gli altri condomini potranno sempre pretendere di utilizzare l'apparecchio , contribuendo sia alle spese di manutenzione sia a quelle di installazione.