Art. 1577 c.c.:
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore.
Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Pertanto devono ricorrere tre elementi affinché il conduttore possa reclamare presso il locatore il rimborso della spesa:
- non si deve trattare di spesa a suo carico (ossia di spese di piccola manutenzione dovute all'uso, ex art. 1609 c.c.);
- si deve trattare di spesa urgente;
- deve contemporaneamente avvisare il locatore.