Flaviovco

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nel caso in cui un contratto di locazione ad uso abitativo dopo regolare disdetta da parte del locatore sia arrivato al termine, ma l'inquilino non sia riuscito a trovare un'altra abitazione, vorrei sapere se è possibile stipulare, un altro tipo di contratto magari di mese in mese con cui percepire in modo regolare l'affitto dall'inquilino finche egli non trovi un altra abitazione, senza dover stipulare un nuovo contratto 4+4 in quanto comunque il locatore avrebbe bisogno di avere l'appartamento libero entro almeno un anno di tempo. Se non esistesse questa possibilita quale sarebbe il modo migliore di agire per ottenere comunque la liberazione dell'appartamento?:sorrisone:
 

Betty Boop

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno,
Secondo il Mio Modesto parere, Non Farei niente , di Particolare , se sei Tu il Proprietario, sei gia' in regola avendo inviato regolare disdetta, nei termini dovuti,(anzi meglio Non fare altri contratti con altre firme) Ma invierei una ulteriore raccomandata al Tuo inquilino dove citi le date ed i modi in cui Tu hai inviato regolare disdetta , e che hai pieno diritto ad avere indietro il Tuo appartamento dato che sono scaduti I termini ;ma vista La SUA IMPOSSIBILITA' Momentanea , da questo mese in poi hai diritto ad avere, per legge, un'indennita' del 20% sul canone attuale come locazione, per cui Lui si trova ancora Li dentro," senza titolo alcuno":affermazione: ( scrivi proprio cosi).. Metti velocemente Nero su bianco, le tue esigenze e fai capire chiaramente che con questo scritto gli stai facendo un favore. Spero di essere stata Utile. Ciao Auguri di Buon Anno..!
 

raflomb

Membro Assiduo
Se si tratta di attendere alcuni mesi per mettere in condizione il conduttore dal reperire altro alloggio, sei in diritto di percepire il canone a titolo di occupazione, in quanto continua ad abitare senza contratto. Ma se intravedi che i termini si dilatano senza avere una data certa di riferimento con un impegno serio e preciso dai corso ad uno sfratto per finita locazione. Le spese legali faranno carico alla parte inadempiente che con il suo comportamento le ha determinate. Fino alla data del rilascio avrai diritto anche ad un aumento del 20% del canone a titolo di risarcimento danni.
 

CARPETRA

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho letto dalle vostre risposte che "Fino alla data del rilascio avrai diritto anche ad un aumento del 20% del canone a titolo di risarcimento danni". Per cortesia potreste indicare la normativa.
Ringrazio per l'eventuale risposta.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Per cortesia potreste indicare la normativa



L. 431/98, art. 6 :
Comma 6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cosí determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
L 431/98
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:daccordo:
 

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