Stefano Fusani

Nuovo Iscritto
Ciao a tutti! ho scritto una lettera di messa in mora da inviare alle inquiline che non pagano il condominio. La trascrivo qui ovviamente coprendo i dati personali. Mi aiutate a capire se va bene?
Passati i 10 giorni, in caso fossero ancora inadempienti posso andare dal giudice di pace?
Grazie :)

Raccomandata AR

OGGETTO: richiesta di pagamento e costituzione in mora ex. art. 1219 c.c.

Io sottoscritta______ nata il_________ , a _________ e residente in ___________, formulo la presente per significare quanto segue.

Premesso che:

1) in data 1/12/2010 è stato stipulato il contratto d’affitto tra le signore __________ e me medesima
2) che il suddetto contratto recita al punto 6: “ Sono interamente a carico del conduttore tutte le spese di ordinaria manutenzione delle parti comuni e quelle relative al funzionamento dei servizi comuni previste dall’art. 9 L392/78,oltre alle spese di riscaldamento, luci esterne e scale, pulizia scala, cortile e ingresso,pulizia e sgombero neve cortile comune, oltre al parcheggio e manutenzione…..”
3) nonostante i ripetuti solleciti a tutt'oggi non risulta adempiuto da parte Vostra il pagamento delle spese condominiali di vostra pertinenza 2011/2012,

Tutto ciò premesso e considerato

con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 del Codice Civile, formalmente

VI INTIMO E DIFFIDO

ad adempiere al versamento della somma di euro 1625,48 entro e non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente fatti salvi i maggiori danni ed interessi.

Potrete adempiere eseguendo il pagamento con le seguenti modalità:
- bonifico a mezzo di conto corrente bancario:
Intestato a

Vi significo inoltre che decorso inutilmente tale termine, mi vedrò costretto ad agire in giudizio per il recupero coatto del credito, con aggravio di spese a Vostro esclusivo carico.

Con ogni più ampia riserva di diritti, ragioni e azioni, porgo distinti saluti.
Aosta, 3 aprile 2012 Firma ______________________________
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 2010, n. 53.):
«1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.»

Dunque, dovrai passare prima per la mediazione/conciliazione e solo in caso di mancato accordo tra le parti potrai adire il giudice.

P.S. A volte, nei tuoi confronti, usi il femminile, altre volte il maschile. Forse dovresti rivedere la bozza che hai predisposto ;)
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
In materia di locazioni qualora si debba procedere con lo sfratto per morosità, canoni ed accessori non pagati, non è obbligatorio ricorrere alla mediaconciliazione prima di notificare lo sfratto, ma solo qualora vi sia opposizione del conduttore, con il mutamento del rito il giudice inviterà le parti a procedere con l'istanza agli organismi di mediazione.
E' una precisazione necessaria in materia di locazioni.
Avv. Luigi De Valeri:daccordo:
 

Stefano Fusani

Nuovo Iscritto
Grazie a entrambi,
indicativamente va bene la lettera (correggo i dettagli)? poi una volta non pagate nei termini previsti dalla stessa le spese condominiali posso andare dal mediatore con questa lettera per cercare un compromesso?
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Perdonami Luigi, ma Stefano non ha mai parlato di sfratto, ma solo di azioni per il rientro del credito.
Secondo me è giusto così, ma se hai delle obiezioni potresti esternarle.
 

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