Pagherai l'IRPEF cui canoni di locazione stabiliti, anche se non percepiti, fino alla data di convalida dello sfratto.
Dopodiché potrai, nella prima dichiarazione dei redditi utile, conteggiare come credito di imposta le somme pagate sui canoni non percepiti.
Da "Notizie Fiscali".
"Il locatore che non percepisce i canoni di locazione dovrà ottenere una sentenza di sfratto per morosità, in quanto gli consente di non assoggettare a tassazione i canoni di locazione. Inoltre, qualora il contribuente abbia assoggettato a tassazione dei canoni di locazione non percepiti, spetta allo stesso un credito di imposta come stabilito dall’art. 8 della Legge n. 431/98. Tale beneficio fiscale spetta in misura pari alle imposte pagate sui canoni di locazione non riscossi ma comunque dichiarati. Il contribuente dovrà, quindi, ricalcolare le imposte sottraendo dal reddito complessivo i canoni non percepiti ed evidenziare le nuove imposte lorde. La differenza tra le imposte lorde dichiarate in origine e le nuove imposte lorde ricalcolate sarà il credito di imposta spettante. Il diritto al credito di imposta spetta per un periodo di 10 anni pari al termine di prescrizione ordinario.
Nel caso in cui in futuro il contribuente riesca ad incassare i canoni di locazione che hanno generato il credito di imposta o parte di essi, dovrà dichiarare tali somme recuperate: le stesse andranno dichiarate come redditi a tassazione separata con possibilità di opzione per l’imposizione ordinaria. Tale procedura è applicabile sia a contratti soggetti a tassazione ordinaria che a contratti per i quali il locatore abbia optato per la cosiddetta “cedolare secca” (sull’estensione a tale ultima fattispecie, si veda la C.M. n. 26/E/2011).
Nella pratica operativa, il credito di imposta si perfeziona mediante la compilazione di appositi righi presenti nei modelli di dichiarazione dei redditi:
Modello 730/2012
Rigo G2
Modello UNICO 2013 – Persone fisiche
Rigo CR 8
Infine, qualora il contribuente non intenda recuperare tali credito attraverso i modelli dichiarativi, potrà presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione decennali."