calma, non e' che per tre mesi di affitto ti puoi prendere l'immobile di proprieta' di uno dei due.
c'e' un po' di disparita' economica, non ti sembra??
giustamente devi intimare lo sfratto e poi sara' il giudice a valutare cosa fare.
se ti consegnano l'immobile e' gia' un bel risultato..........per gli affitti non pagati dovrai fare decreto ingiuntivo a parte.
eh..............si' passa un sacco di tempo.
l'art. 55 della l. 392/78 prevede che il conduttore possa chiedere (sia nel giudizio sommario di convalida di sfratto, sia nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto, sulla base di una recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 3/99), .per non più di tre volte nel corso di un quadriennio di sanare la morosità nel termine concesso dal G.I. (non superiore ai 90 gg.), ove il pagamento non avvenga direttamente in udienza ed ove vi siano .comprovate condizioni di difficoltà del conduttore..
Il conduttore è così tenuto a pagare, entro il termine fissato dal G.I., tutti i canoni di locazione scaduti e da scadere fino alla udienza a cui il G.I. rinvia il giudizio, con gli interessi legali maturati e le spese processuali liquidate dal Giudice in udienza.
La richiesta di sanatoria della morosità, se il pagamento viene effettuato nella sua totalità e nel termine concesso dal G.I., impedisce così la convalida dell'intimato sfratto e la prosecuzione del giudizio, per far valere eventuali eccezioni o richieste di ripetizione di indebito proposte dal conduttore.
Il termine concesso dal G.I. è perentorio; ed il pagamento deve essere integrale.