ernesto

Nuovo Iscritto
il mio inquilino e' deceduto pochi giorni fa , da premettere che non aveva il contratto perche' lei stessa non lo volveva e per questo ho anche dei testimoni . sta di fatto che dopo il suo funerale i suoi figli si sono impossessati delle chiavi dell'appartamento e da una settimana non ho notizie di nessuno . cosa devo fare?
grazie per l'attenzione .
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
i figli se non erano conviventi e non risultano sunque nello stato di famiglia eo di residenza non hanno diritto a subentrare nel contratto...probabilmente hanno le chiavi perchè dovranno portare via le cose della mamma eo dividersi l'eredità...cmq ti conviene sentirli e metterti d'accordo per il rilascio dei locali anche in base all'affitto già pagato...
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...se è sicuro che è vuoto e non risultano eredi conviventi...probabilmente non vogliono pagare più nulla (neanche gli arretrati)...non hai un deposito cauzionale presumo...se non cè un contratto scritto...dunque pur essendo "rischioso" aprire quella porta direi che i presupposti sono a tuo favore...ma sarebbe meglio farsi consegnare le chiavi...non hai nessun recapito a cui rivolgerti?
 

ernesto

Nuovo Iscritto
si ho un recapito di un cellulare di un figlio della defunta pero sono cinque giorni che e' spento . intanto ho saputo che questa persona e' ammalata e a questo punto per una questione di correttezza direi di aspettare , solo che non so per quanto tempo ancora visto che gia e' passata piu' di una settimana dal decesso della signora che stava nell'appartamento . il mio avvocato mi diceva che e' ancora in vigore il vecchio contratto che aveva la sorellla della defunta , anch'essa morta da circa 5 anni , infatti con il principio che gli eredi conviventi subentrano nel contratto la seconda sorella quella morta di recente ne ha usufruito ma adesso in questo nucleo familiare non c'e' piu' nessuno . secondo lei quanto tempo per correttezza e legalmente deovrei aspettare per sfondare la porta ? poiche' immagino che nell'appartamento ci siano ancora massarizie della defunta in caso di accasso forzato quali responsabilita' legali andrebbero a cadere su di me ? ra ringrazio di cuore per la disponibilita' perche' davvero sono esaurito da questa vicenda in quanto ho bisogno della rendita di questo appartamento . il mio avvocato sembra un po' confuso in proposito . grazie ancora
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
prima di tutto mantenere la calma...confuso è lei...dubito l'avvocato...infatti ha omesso di dire che il contratto cè!...era intestato alla sorella pre-morta...ed inoltre è ancora in vigore...allora se sa chi sono gli eredi e dove abitano gli mandi una raccomandata in cui li invita a riconsegnare le chiavi e a pagare i canoni eo le spese fino alla riconsegna...specificando soprattutto le rate già scadute...ovvio che è passato poco tempo dal decesso...però la lettera, visto che nessuno si è ancora fatto vivo con lei, può mandarla subito...non apra nulla senza consenso degli eredi...potrebbero denunciarla per violazione di domicilio...è penale!...saluti
 

ernesto

Nuovo Iscritto
ho solo l'indirizzo di un erede . basta solo a quello?io sono anche disponibile a restituire i due affitti a deposito nonostante che l'immobile sia in uno stato peggiore di quando gli e' stato dato . io ho detto che l'ultima superstite non aveva il contratto ma non quella precedente ossia la sorella . l'avvocato si e' confuso in quanto dopo un lungo discutere ha capito che non ci sono eredi conviventi . anche io lo so che il contratto e' ancora in vigore , a proposito come si puo' sciogliere questo contratto visto che non c'e' piu' nessun componente di questa famiglia vivente e residente? le assicuro che non sono confuso pero in una situazione del genere sfido chiunque a essere tranquillo ! la ringrazio ancora per la gentile disponibilita' .
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
A pare di chi scrive:
L'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ha compiutamente disciplinato la materia della successione nel contratto di locazione per uso abitativo nel caso di morte del conduttore, escludendo l'applicabilità dell'art. 1614 c.c. ai rapporti assoggettati alla nuova e diversa disciplina, con la conseguenza che in mancanza delle altre persone in favore delle quali l'art. 6 cit. prevede la successione nel contratto di locazione, gli eredi del conduttore possono subentrare nel rapporto locativo solo se con quest'ultimo conviventi.
* Cass. civ.. sez. III, 16 marzo 1995, n. 3074,
Per cui: intimare agli eredi nongià conviventi di rilasciare immediatamente l'immobile
.
 

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