Mandare via l'inquilino non è cosa così semplice, sol perchè arreca fastidio ai vicini.
A meno che il RdC non vieti espressamente le immissioni moleste che superino la normale tollerabilità (art. 844 c.c.).
Secondo una sentenza di cassazione.( n. 11383/2006) il locatore a fronte del reiterato inadempimento del conduttore al regolamento condominiale, richiamato dal contratto di locazione avrebbe infatti lo strumento giuridico per riottenere la disponibilità dell'immobile. Ed il non attivare tale strumento giuridico lo renderebbe a sua volta inadempiente all'obbligo del rispetto del regolamento di condominio. In altre parole, quando si da in locazione una unità abitativa a un terzo, il proprietario risponde nei confronti degli altri condòmini delle violazioni al regolamento condominiale consumate dal proprio conduttore. Per esentarsi da responsabilità deve dimostrare di avere adottato misure idonee a far cessare gli abusi ponendo in essere tutte le iniziative necessarie compresa quella di richiedere la cessazione anticipata del rapporto di locazione.