basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non lo possono contestare, perché:
Non ho la tua esperienza, ma avrei lo stesso qualche riserva: vero che il c.c. non distingue, ma un conto è il muro divisorio di un terreno, un conto il divisorio su un terrazzo, esistente al momento della costruzione.

Siamo in condominio, la costruzione forse è nata così per volontà del costruttore; mi verrebbe da pensare che , qualunque sia l'altezza del muro, si è creata una servitù del padre di famiglia: e se questo divisorio fosse anche solo alto 1 metro, se lo devono tenere così. (salvo accordi, e salvo assenza di vincoli architettonici)
Fosse pure più basso, il vicino potrebbe lamentare la perdita della vista laterale preesistente.

Direi quindi che trovare una soluzione poco invasiva ed in accordo col vicino sia la strada più prudente.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Se è richiesta una recinzione a giorno o ad aria passante è un'imposizione che dipende dal regolamento edilizio e dalle norme di attuazione. Mentre se si parla di muro divisorio, la sua funzione prevede che debba garantire la privacy e la difficoltà a superare la barriera che separa le due terrazze finitime.
 

salves

Membro Assiduo
Professionista
Se il muro è comune il vicino può alzarlo a sue spese; cc Art. 885 Innalzamento del muro comune Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata (903). Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell'art. 874.
 

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