Elisabetta48

Membro Senior
Proprietario Casa
e per non adempiere cio' che obbliga l'assemblea. gli posso chiedere danni per questo

Chiedere danni all'amministratore mi sembra difficile,

Forse Diabolikky si riferisce all'art. 1129 del Codice civ.(il futuro codice)
"Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso"

Penso che se non agisce per la riscossione forzosa delle somme dovute, diventi attaccabile, o almeno lo diventerà dal 18 giugno...
 

diabolikky

Nuovo Iscritto
Utente Espulso
Salve amici del forum,
ho da sentire vostri commenti al riguardo, su questo fatto;
come sapete sono quasi 4 mesi che chiedo per iscritto con r/r di avere copia dell'estratto conto corrente condominiale, ma il mio' amm.re'' non ci' sente' e continua a non darmi copie richieste ne' risposta!!. EVIDENTEMENTE NON SONO UN CONDOMINO COME GLI ALTRI CON TUTTO QUELLO CHE HO FATTO!!!Non posso presentarmi nemmeno da lui in quanto mi ha detto che non posso mettere piede nel suo studio e che mi devo fidare di quello che riferisce agli altri. ma io non mi fido di nessuno...quindi? cosa pensate? cosa fareste voi amici? un saluto a tutti e grazie
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Puoi aspettare la prossima assemblea e votare contro la sua ri-nomina spiegando ciò che ha omesso di fare, oppure rivolgerti al Tribunale tramite un legale già da subito.
 
J

JERRY48

Ospite
Aggiunta: premesso che l'amministratore non può intestare a suo il c/c condominiale.
Il Collegio dell’ Arbitrato Bancario Finanziario ha confermato il proprio orientamento già espresso nella decisione n. 814 del 19 aprile 2011, aderendo alla giurisprudenza di Cassazione che ha qualificato “il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” ( Cass. 21 gennaio 2010, n. 1011). Ma non solo, viene riportato anche un orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 30/07/2007) ove si legge che “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”.
(fonte condominio web)
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Aggiunta: premesso che l'amministratore non può intestare a suo il c/c condominiale.
Il Collegio dell’ Arbitrato Bancario Finanziario ha confermato il proprio orientamento già espresso nella decisione n. 814 del 19 aprile 2011, aderendo alla giurisprudenza di Cassazione che ha qualificato “il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini”, sicché “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” ( Cass. 21 gennaio 2010, n. 1011). Ma non solo, viene riportato anche un orientamento della giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 30/07/2007) ove si legge che “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”.
(fonte condominio web)
http://www.condominioweb.com/condominio/articolo1381.ashx
:ok:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Chi a ragione il tar del lazio con la n. 1294 del 17/1/2002 o l'arbitrato bancario finanziario con la 101 del 21/1/2010, questo è il dilemma:stretta_di_mano:
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Chi a ragione il tar del lazio con la n. 1294 del 17/1/2002 o l'arbitrato bancario finanziario con la 101 del 21/1/2010, questo è il dilemma:stretta_di_mano:
Ad ogni modo, dal prossimo 18 giugno, ai sensi della legge 220/2012, ad ogni condòmino sarà riconosciuto il diritto, per il tramite comunque dell'amministratore, di chiedere di prendere visione ed estrarre copia a proprie spese, della rendicontazione periodica direttamente dall'istituto bancario (o Poste Italiane).
 

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