piki

Membro Attivo
buonasera signori volevo se possibile il vostro aiuto per sapere due informazioni:
1)sono locatore di un immobile.l inquilino presente ormai da anni(impeccabile nei pagamenti) mi comunica che si e crepato accidentalmente il vetro di una porta.
fattosi fare il preventivo abbiamo diviso la spesa a meta.
ho fatto bene a dividere la spesa o era solo compito suo sostenere il costo della riparazione?

grazie,cordiali saluti
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Normalmente le piccole riparazioni e/o rotture accidentali di vetri agli infissi dell'appartamento, probabilmente causate dallo stesso inquilino, competono proprio a quest'ultimo, appunto perchè è a sua cura non cagionare rotture accidentali.
Ora che avete deciso di comune accordo di dividere la spesa a metà, suppongo sia inutile dire che hai fatto la cosa che ritenevi giusta, per cui lascerei le cose come stanno.
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Qualche riferimento sull'argomento:

Art. 1576 Cod. Civ.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (artt. 1609, 1621 c.c.).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Cod. Civ.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1609 Cod. Civ.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell' articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1621 Cod. Civ.
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.

Sentenza Cass. civ., sez. III, 27/07/1995, n.8191
La riparazione degli infissi esterni dell'immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l'art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perchè i danni riportati da questi infissi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell'immobile, debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che, a norma dell'art. 1575 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l'uso convenuto.
 

piki

Membro Attivo
Qualche riferimento sull'argomento:

Art. 1576 Cod. Civ.
Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore (artt. 1609, 1621 c.c.).
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Art. 1577 Cod. Civ.
Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Art. 1609 Cod. Civ.
Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell' articolo 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.
Art. 1621 Cod. Civ.
Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l'affitto le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell'affittuario.

Sentenza Cass. civ., sez. III, 27/07/1995, n.8191
La riparazione degli infissi esterni dell'immobile locato non rientra tra quelle di piccola manutenzione che l'art. 1576 c.c. pone a carico del conduttore, perchè i danni riportati da questi infissi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell'immobile, debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore che, a norma dell'art. 1575 c.c., ha l'obbligo di mantenere la cosa locata in stato da servire per l'uso convenuto.

ho letto tutto,pero la cassazzione va contro i primi 4 articoli..in quanto dice che spetta al locatore la riparazione giusto?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
No, affatto, perché dici che è in contrasto ?
La Corte precisa che la riparazione degli infissi esterni è un lavoro di straordinaria manutenzione, quindi non si tratta né di "piccola", né di "ordinaria" manutenzione.
Ragione per cui spetta al locatore.
 

piki

Membro Attivo
No, affatto, perché dici che è in contrasto ?
La Corte precisa che la riparazione degli infissi esterni è un lavoro di straordinaria manutenzione, quindi non si tratta né di "piccola", né di "ordinaria" manutenzione.
Ragione per cui spetta al locatore.

quindi ho fatto bene a pagare la meta?
anzi sarebbe toccata tutta a me?
 

mapeit

Membro Senior
Proprietario Casa
Dipende.
Se il vetro l'ha crepato lui, ad esempio sbattendo la porta, avrebbe dovuto ripararlo a sue spese.
Quello sarebbe stato un "danno", non una straordinaria manutenzione.
Se invece il vetro si è crepato per cause a lui non imputabili, la riparazione sarebeb toccata a te.
Nel dubbio avete fatto bene a dividere a metà le spese, a mio avviso.
 

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