Ma se la persona non è mai a casa come fa.'
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Che non c'entra nulla con il procedimento di pignoramento.La notificazione civile è regolata dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
L'Ufficiale giudiziario per procedere al pignoramento di cose mobili deve, ovviamente, accedere al luogo in cui si trovano. Richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica, ex art. 513 c.p.c. Non deve semplicemente "notificare" un atto, procedimento per il quale si applicano gli articoli dal n. 138 al n. 150 del c.p.c.In che senso dici che non ho capito nulla
"Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica".Allora possono entrare come vogliono nelle abitazioni
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