adimecasa

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e se tu in fiducia le hai prestato 10 kokozze, e in cambio intesta tutto alla figlia per non restituirtele, cose PENSI' (o distinguo)
 

arciera

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Distinguiamo con giudizio. Qui la nostra amica ha un debito con l' INPS e mi sembra Enel, si può soprassedere e rimandare a tempi migliori.[DOUBLEPOST=1387207034,1387206934][/DOUBLEPOST]Altra cosa sarebbe con un privato, non strozzìno, o una banca, questi avrebbero acceso ipoteche o fideiussioni. Sarebbe stato impossibile donare ad altri.
 
J

JERRY48

Ospite
Infatti è proprio così, difficoltà sorte, non volute, verso INPS (contributi non versati) ed Enel (eccessivo consumo, si deduce che l'OP sia commerciante o artigiana).
 

Marisa1951

Membro Attivo
Proprietario Casa
Adimecasa, io però distinguo. Troppe tragedie ci hanno segnato ultimamente. Ci sta la causa di forza maggiore determinata dalla situazione che attraversiamo. Una civiltà degna di questo nome dovrebbe soprassedere, fose non "cancella il debito" come da altre parti si richiede, sicuramente rimandare. Specialmente quando di mezzo c'è la pubblica amministrazione come in questo caso. Io ardentemente spero che l'atto di donazione sia stato stipulato in data non sospetta. Cosicché chi si è presentata a noi possa passare un tranquillo natale. Io credo che un mascalzone non vada a cercare aiuto nel forum cui interveniamo. Non è un caso fortuito che lo stato, citato da Jerry, abbia escluso dal pignoramento oggetti vitali.
Ti ringrazio x le parole che hai detto, la donazione l'ho fatta nel2002 e fino a ora non avevo mai avuto problemi adesso però la cosa è cambiata e speriamo bene..
 
Ultima modifica di un moderatore:

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Riporto un articolo a mia firma pubblicato su giornale della mia città che spero contribuisca a mettere a fuoco la questione purtroppo d'attualità . Naturalmente sono salvi i beni impignorabili come ben già dettagliato dagli amici
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Anzi tutto bisogna osservare che nel “pignoramento mobiliare” opera una presunzione legale di appartenenza dei beni mobili presenti nella casa a carico del debitore (conduttore , convivente, ospite , comodatario etc) .
Ciò premesso se il debitore non onora i propri impegni , è norma che il creditore insoddisfatto , dopo averlo messo in mora , attivi la procedura del “ pignoramento mobiliare”, e perseverando l'infruttuosità , si spinga a richiedere l’ espropriazione forzata a cura dell’Ufficiale Giudiziario. In fatto l’U.G. si presenterà in un primo tempo a casa del debitore per redigere in sua presenza un verbale dove descriverà tutti i beni mobili pignorati, il loro stato , la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (1) . Contestualmente intimerà al debitore di astenersi dall’ attivare qualunque atto diretto a distrarre i beni oggetto di garanzia e di espropriazione (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione). In un secondo momento si ripresenterà accompagnato dal furgone dell'Istituto vendite giudiziarie per caricare i mobili pignorati che poi verranno messi all'asta. Il ricavato verrà consegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito
L' azione dell ‘U.G. è conseguenza della presunzione legale di cui si è detto e risponde ad esigenze di praticità ma resta pur sempre la possibilità di eccepire che la reale proprietà dei mobili è attribuibile a persona diversa dal debitore . Ci troviamo in un caso particolare del diritto in cui, in deroga alla regola generale , l’onere della prova viene invertito . Pertanto al proprietario spetterà l’onere di fornire la prova contraria alla presunzione di appartenenza dei beni al debitore . In pratica comunque nulla vieta che tale prova contraria venga prodotta dal debitore all’U.G. nel momento dell’accesso alla casa per fare il verbale di cui sopra si è detto
Tale prova contraria non è valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di “accordi sottobanco ” vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovrà, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un’azione di “accertamento negativo”, producendo un valido ( e pertanto non stipulato “all’ultimo momento “) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (3)
Potrà costituire atto valido munito di data certa la scrittura autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, una scrittura privata contenente l’ inventario dei beni registrata all’inizio del rapporto di ospitalità ,convivenza, presso l’Agenzia delle Entrare. Chi affitta o concede il comodato , dovrà avere l’accortezza di elencare nel corpo del contratto l’inventario di tutti i beni mobili giacenti presso la casa e poi procedere alla registrazione obbligatoria .
La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull’argomento affermando che: “La presunzione,- valevole in sede esecutiva a norma dell’art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell’azienda o nell’abitazione del debitore sono di sua proprietà, - opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione” (Cassazione civ. Sez. III, 09-02-2007, n. 2909).
Anche le “eccezioni” sollevate dai genitori residenti ( conviventi con un il figlio maggiorenne insolvente e anche egli residente), secondo le quali il pignoramento sui beni famigliari è illegittimo, in realtà non sfuggono al principio della presunzione legale ..
a cura dello scrivente EnnioR

Appendice
(1) Art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma che recita: ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.
(2) Art. 621 del Codice Procedura Civile cita: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
(3) Unica deroga al divieto della prova testimoniale è rappresentata dal fatto che la professione esercitata dal terzo o dal debitore, renda probabile l’appartenenza dei beni ritrovati allo stesso terzo, o poco probabile la proprietà in capo al debitore: solitamente in questi casi, non c’è un atto scritto che documenti il rapporto tra terzo e debitore per cui diventa necessario poterlo provare mediante prova testimoniale.
 

Marisa1951

Membro Attivo
Proprietario Casa
Riporto un articolo a mia firma pubblicato su giornale della mia città che spero contribuisca a mettere a fuoco la questione purtroppo d'attualità . Naturalmente sono salvi i beni impignorabili come ben già dettagliato dagli amici
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Anzi tutto bisogna osservare che nel “pignoramento mobiliare” opera una presunzione legale di appartenenza dei beni mobili presenti nella casa a carico del debitore (conduttore , convivente, ospite , comodatario etc) .
Ciò premesso se il debitore non onora i propri impegni , è norma che il creditore insoddisfatto , dopo averlo messo in mora , attivi la procedura del “ pignoramento mobiliare”, e perseverando l'infruttuosità , si spinga a richiedere l’ espropriazione forzata a cura dell’Ufficiale Giudiziario. In fatto l’U.G. si presenterà in un primo tempo a casa del debitore per redigere in sua presenza un verbale dove descriverà tutti i beni mobili pignorati, il loro stato , la determinazione approssimativa del presumibile valore di realizzo (1) . Contestualmente intimerà al debitore di astenersi dall’ attivare qualunque atto diretto a distrarre i beni oggetto di garanzia e di espropriazione (divieto di vendita, distruzione volontaria, dispersione). In un secondo momento si ripresenterà accompagnato dal furgone dell'Istituto vendite giudiziarie per caricare i mobili pignorati che poi verranno messi all'asta. Il ricavato verrà consegnato al creditore fino a concorrenza del suo credito
L' azione dell ‘U.G. è conseguenza della presunzione legale di cui si è detto e risponde ad esigenze di praticità ma resta pur sempre la possibilità di eccepire che la reale proprietà dei mobili è attribuibile a persona diversa dal debitore . Ci troviamo in un caso particolare del diritto in cui, in deroga alla regola generale , l’onere della prova viene invertito . Pertanto al proprietario spetterà l’onere di fornire la prova contraria alla presunzione di appartenenza dei beni al debitore . In pratica comunque nulla vieta che tale prova contraria venga prodotta dal debitore all’U.G. nel momento dell’accesso alla casa per fare il verbale di cui sopra si è detto
Tale prova contraria non è valida se basata su testimonianze verbali (2) in quanto vige il fondato timore che per effetto di “accordi sottobanco ” vengano prodotte false dichiarazioni tese a sottrarre al creditore procedente i beni su cui soddisfare le proprie ragioni . Pertanto il proprietario dovrà, per superare la presunzione di appartenenza dei beni al debitore, esperire un’azione di “accertamento negativo”, producendo un valido ( e pertanto non stipulato “all’ultimo momento “) atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. (3)
Potrà costituire atto valido munito di data certa la scrittura autenticata da un Notaio o altro Pubblico Ufficiale, una scrittura privata contenente l’ inventario dei beni registrata all’inizio del rapporto di ospitalità ,convivenza, presso l’Agenzia delle Entrare. Chi affitta o concede il comodato , dovrà avere l’accortezza di elencare nel corpo del contratto l’inventario di tutti i beni mobili giacenti presso la casa e poi procedere alla registrazione obbligatoria .
La Corte di Cassazione si è espressa più volte sull’argomento affermando che: “La presunzione,- valevole in sede esecutiva a norma dell’art. 621 cod. proc. civ., per cui tutti i mobili che si trovano nell’azienda o nell’abitazione del debitore sono di sua proprietà, - opera sul presupposto di una relazione di fatto tra il debitore e questi particolari spazi di vita professionale o familiare, perché chi ne gode può liberamente introdurvi e solitamente vi introduce cose che gli appartengono. A tal fine è azienda del debitore anche quella ubicata in un immobile preso in locazione, non diversamente da come è casa del debitore quella da lui condotta in locazione” (Cassazione civ. Sez. III, 09-02-2007, n. 2909).
Anche le “eccezioni” sollevate dai genitori residenti ( conviventi con un il figlio maggiorenne insolvente e anche egli residente), secondo le quali il pignoramento sui beni famigliari è illegittimo, in realtà non sfuggono al principio della presunzione legale ..
a cura dello scrivente EnnioR

Appendice
(1) Art. 513 del Codice di Procedura Civile, 1° comma che recita: ” l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro”.
(2) Art. 621 del Codice Procedura Civile cita: “Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore”.
(3) Unica deroga al divieto della prova testimoniale è rappresentata dal fatto che la professione esercitata dal terzo o dal debitore, renda probabile l’appartenenza dei beni ritrovati allo stesso terzo, o poco probabile la proprietà in capo al debitore: solitamente in questi casi, non c’è un atto scritto che documenti il rapporto tra terzo e debitore per cui diventa necessario poterlo provare mediante prova testimoniale.
[DOUBLEPOST=1397847699,1397847619][/DOUBLEPOST]Ma l'ufficiale giudiziario prima di venire manda un avviso oppure no grazie
 
J

JERRY48

Ospite
Ma l'ufficiale giudiziario prima di venire manda un avviso oppure no grazie
No. Non avvisa.
La notificazione civile è regolata dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. L'articolo 138 del codice di procedura civile dispone che L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nei limiti di competenza territoriale.

Mentre, l'articolo 139 precisa che se non avviene nel modo previsto nell'articolo 138, la notifica deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
 

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