Ti riporto la "massima" che ritengo più esaustiva, e riportata sul solito Brocardi :
Art. 1120 codice civile - Innovazioni
Cass. n. 18052/2012
In tema di condominio negli edifici, le innovazioni di cui all'art. 1120 c.c. non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l'art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull'essenza della cosa comune, alterandone l'originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.
L'ntegrale è reperible solo a pagamento.
Sempre nello stesso Brocardi ti evidenzio:
Cass. n. 16639/2007
Cass. n. 12654/2006
Per esperienza personale:abbiamo appena votato come innovazione la sostituzione della piscina condominiale esistente con piscina a norma,più grande e con forma diversa.
Sul fatto che sia corretto considerarla un’innovazione, nessun dubbio (purtroppo ma non per me) pur essendo già esistente una piscina.
Sostituire una "piscina" esistente con una più grande o di foggia diversa non può essere innovazione appunto perchè manca l'alterazione dell'originaria funzione/destinazione.
L'uso sarà lo stesso identico di prima.
Ammesso
e non concesso che si possa far passare una sostituzione integrale per "innovazione" allora nel tuo caso si potrebbe invocare il successivo Art. 1121 visto che il costo di una piscina ex-novo è certamente oneroso e/ voluttuario.