Legge 392/78
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Art. 27
Durata della locazione
La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere
inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad una delle attività
appresso indicate:
industriali, commerciali e artigianali;
di interesse turistico comprese tra quelle di cui all’articolo 2 della legge
12 marzo 1968, n. 326.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai contratti
relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di
qualsiasi attività di lavoro autonomo. La durata della locazione non può
essere inferiore a nove anni se l’immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad
attività alberghiere. Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta
alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente
prevista nei commi precedenti. Il contratto di locazione può essere stipulato
per un periodo più breve qualora l’attività esercitata o da esercitare
nell’immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio. Se la locazione ha
carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l’immobile, per la
medesima stagione dell’anno successivo, allo stesso conduttore che gliene
abbia fatta richiesta con lettera raccomandata prima della scadenza del
contratto. L’obbligo del locatore ha la durata massima di sei anni consecutivi
o di nove se si tratta di utilizzazione alberghiera. E' in facoltà delle parti
consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi
momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera
raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere
esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal
contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera
raccomandata.