Dea

Membro Attivo
Carissimi amici,

purtroppo nel mio condominio succede di tutto...e la frustrazione maggiore è non riuscire a difendersi...puntulmente si ricorre a cause giudiziare con le "nefaste" conseguenze economiche che ne conseguono...

Vi espongo l'ennesimo "problema nel problema".

Un propietario "lamenta" (citazione già depositata) infiltrazioni dal tetto condominiale che copre la cucina del suo appartamento. La cucina ed il tetto a loro volta, si trovano all'interno del suo terrazzo di proprietà esclusiva. Il tetto naturalmente va riparato ma sembra che il proprietario non voglia che si passi attraverso la sua proprietà. Questo non fa che aggravare la situazione perchè in tal caso, i lavori richiederebbero interventi rocamboleschi mediante l'utilizzo di gru e complicate impalcature (v piano, palazzo d'epoca, circondato da vicoli, altra terrazza di proprietà esclusiva per lo mezzo, appartamento adiacente chiuso perchè proprietario ed inquilino in causa da 8 anni! Ulteriori infiltrazioni provenienti da quest'ultimo...il proprietario è ricorso all' art. 700...)

In una situazione del genere, può il proprietario rifiutare l'accesso (più naturale) ai lavori? In fondo si tratta di infiltrazioni che lo riguardano direttamente...

Cosa ne dite? Vi prego fornirmi il Vs. parere

Grazie e buona domenica,

Dea :basito:
 

luciogeo

Nuovo Iscritto
no!!!!!!!!!!!! Altrimenti vanno a suo totale carico le maggiori spese dovute alla occupazione del suolo pubblico e al noleggio di un braccio meccanico da utilizzare per eseguire le necessarie riparazioni.
 

geomtupputi

Membro Attivo
Professionista
Non può opporsi, xke i lavori se non eseguiti possono danneggiare le strutture portanti dell'immobile che sono parti comuni e quindi di tutti, anche le sue!

Forse vuol perdere tempo xke vuole un indennizzo per l'occupazione e l'inutilizzabilità della sua proprietà per l'esecuzione i lavori...
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Il problema in questa fattispecie, è che il condòmino ha il potere di impedire l' accesso nel terrazzo di sua proprietà esclusiva, perchè ha le chiavi.

Pertanto avete due possibilità:

1) Potete convincerlo con serenità e professionalità, chiedendo all' amministratore o ai consiglieri di intercedere, magari in occasione di un raduno conviviale che può sempre aiutare.

2) Potete affidarvi al legale, ed iniziare una lunga e costosa controversia giudiziale.

In ogni caso, non avete il diritto di entrare in casa d' altri senza l' autorizzazione del proprietario o del giudice.
 

Dea

Membro Attivo
Grazie delle risposte...Volevo anche chiedervi: dal momento che il tetto si trova all'interno del suo terrazzo di proprietà esclusiva, come vanno ripartite le spese, 1/3 a carico suo e 2/3 a carico del condominio, giusto? Parliamo del tetto..., copre la sua cucina...

Dea :occhi_al_cielo:
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
L'art. 1117 cod. civ. così recita: "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune…".

L'art. 1123 cod. civ. prescrive che "Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità".

Pertanto, se il tetto copre l' intero palazzo, a mio giudizio è applicabile la suddivisione della spesa per millesimi tra tutti i condòmini che ne usufruiscono il servizio.
 

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