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Membro Assiduo
Professionista
Molto spesso nei contratti di locazione si inserisce un consistente sconto iniziale per il buon avviò della locazione.

Ad es. per i primi 6 mesi :600 Euro
Poi il canone a regime:1200 Euro

E' un aumento in 6 mesi del doppio...

E' legittima questa usanza ....o va contro i principi di indicizzazione che rendono nulli aumenti in percentuale superiore all'inflazione ISTAT.

Il conduttore,furbo,potrebbe far notare che la generosa 'concessione'del locatore va contro i principi dell'indicizzazione corrente e quindi in sostanza chiedere ,ed ottenere dal giudice,che l'affitto a regime rimanga a 600 Euro....


Concordate?

Avete note ed esperienze in merito?
 
J

JERRY48

Ospite
LOCAZIONE DI COSE » Cass. civ. Sez. VI, Ord., 23-06-2011, n. 13887
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.
“Il relatore, Cons. F.C., esaminati gli atti rileva:
Con sentenza 12-20 novembre 2009 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Torre Annunziata del 7 ottobre 2008, la quale ha dichiarato il contratto di locazione ad uso diverso dall’abitazione di un immobile sito in (OMISSIS), per inadempimento del conduttore, R. G., che ha condannato a rilasciare i locali in favore del proprietario A.C..
I giudici di appello osservavano che il Tribunale aveva fatto applicazione del principio interpretativo, assolutamente costante nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale – in materia di locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione – è valida la clausola che prevede il canone in misura frazionata e crescente, nell’arco del rapporto, allorchè l’importo del canone stesso, ancorchè del tutto indipendente dalle variazione del potere di acquisto della moneta, sia stato ancorato a predeterminati elementi incidenti sull’equilibrio economico del sinallagma contrattuale o sia stato legato ad una giustificata riduzione del canone per un limitato periodo iniziale.
Sulla base di tale premessa, la Corte di appello concludeva che la clausola contrattuale che prevedeva l’aumento del canone iniziale da Euro 413,17 ad Euro 550,00 dopo i primi quattro anni doveva ritenersi perfettamente legittima, considerato che il locatario aveva rinunciato a richieste di spese sostenute per l’ammodernamento ed il restauro dell’immobile.

Nelle locazioni ad uso abitativo è valido l'adeguamento ISTAT solamente.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Perfetto,grazie mille ,esaustivi.
La sostanza il canone a scaletta per le locazioni ad uso non abitativo è valido purchè 'motivato'.
Ad es.:Clausola: inizialmente per il buon avvio dell'attività commerciale viene concordato un canone di locazione x per un periodo di tempo y al termine del quale verra' ripreso il canone di locazione a regime .
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Molto spesso nei contratti di locazione si inserisce un consistente sconto iniziale per il buon avviò della locazione.
Ad es. per i primi 6 mesi :600 Euro
Poi il canone a regime:1200 Euro
E' un aumento in 6 mesi del doppio...
E' legittima questa usanza ....o va contro i principi di indicizzazione che rendono nulli aumenti in percentuale superiore all'inflazione ISTAT.
Il conduttore,furbo,potrebbe far notare che la generosa 'concessione'del locatore va contro i principi dell'indicizzazione corrente e quindi in sostanza chiedere ,ed ottenere dal giudice,che l'affitto a regime rimanga a 600 Euro....
Concordate?
Avete note ed esperienze in merito?

Il conduttore furbo farebbe così, quello intelligente approfitterebbe dello sconto. L'importante è che il valore intero (applicato a partire ad esempio dal secondo anno) sia adeguato e che gli aumenti per il terzo anno e successivi (anche in sede di proroga: per il 4+4, al quinto anno) siano secondo Istat.
 

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Membro Assiduo
Professionista
Giusto!!
L'aumento ISTAT,per tutti i tipi di contratto parte dal secondo anno!!!!
Quindi ,diciamo fino a 11 mesi,il locatore,può agevolare il conduttore con un canone ridotto,anche del 50%....
Poi dal secondo anno si torna al canone a regime,senza deroghe!!!!!!!!
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Giusto!!
L'aumento ISTAT,per tutti i tipi di contratto parte dal secondo anno!!!!
Quindi ,diciamo fino a 11 mesi,il locatore,può agevolare il conduttore con un canone ridotto,anche del 50%....
Poi dal secondo anno si torna al canone a regime,senza deroghe!!!!!!!!
Sta dicendo che:
a) senza sconto si passa, ad esempio da 500 euro iniziali a, ad esempio, 510 euro secondo anno,
mentre
b) con lo sconto, ad esempio di 100 euro si passa da 400 euro iniziali a 510 euro secondo anno ?
Grazie
 

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Membro Assiduo
Professionista
Beh l'aumento ISTAT è un'opzione nel contratto NON obbligatoria.
Si può anche omettere.
Il decreto Bersani sulle indicizzazioni afferma che è annullabile il contratto quando al rinnovo annuale viene proposto un ingiustificato aumento superiore all'inflazione(quindi all'indice ISTAT).
Nulla osta quindi ad una scaletta anche sostanziosa nel contratto di locazione per un periodo inferiore a 12 mesi ,nel primo anno di locazione.
Anche per l'abitativo.
Per il non abitativo la scaletta è libera,se 'motivata'
Giusto?
Avete note in merito?
 

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