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I presupposti e la quantificazione dell'indennità di occupazione
Aldo Carrato
da Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 21/6/anno 2010
La S.C. ritorna sulle questioni implicate dall'interpretazione dell'art. 1591 c.c. ed affronta, soprattutto, l'aspetto della individuazione dei relativi criteri di determinazione della misura dell'indennità di occupazione.
Con la sentenza in rassegna è stato precisato che il conduttore rimasto nella detenzione dell'immobile dopo la cessazione del contratto (nella specie, accertata giudizialmente) è tenuto al pagamento, da tale momento, dell'indennità di occupazione ai sensi dell'art. 1591 c.c., e non già del canone secondo le scadenze pattuite, perché, cessato il rapporto di locazione, la protrazione della detenzione costituisce inadempimento dell'obbligo di restituzione della cosa locata anche quando è consentita dalla legge di sospensione degli sfratti, e la liquidazione del relativo danno, da riconoscersi fino all'effettivo rilascio dell'immobile, deve essere effettuata in base all'art. 1 bis del d.l. n. 551 del 1988 (convertito, con modif., dalla legge n. 61 del 1989), senza che possa avere alcuna rilevanza al riguardo la diversa misura inferiore stabilita nel contratto (ormai conclusosi) a titolo di indennità di mora per il ritardo nel pagamento del canone. Sul piano generale si osserva, altresì, che, in tema di responsabilità del conduttore per il ritardato rilascio di immobile locato, il maggior danno, di cui all'art. 1591 c.c., deve essere provato in concreto dal locatore secondo le regole ordinarie, e, quindi, anche mediante presunzioni (a condizione che presentino i requisiti previsti dall'art. 2729, comma primo, c.c.), specificandosi che, quando il locatore non sia autorizzato a dare in locazione a terzi l'immobile da restituire, avendo già richiesto ed ottenuto il provvedimento di rilascio per necessità (come nel caso di intervenuto esercizio del diniego di rinnovo alla prima scadenza verificatosi nella specie), il giudice del merito dovrà tener conto anche di elementi diversi dalla presenza di proposte di locazione o di acquisto, considerato che l'unico modo per ottenere la maggiore utilità può consistere, in effetti, nell'utilizzazione diretta del bene, da destinare ad attività produttiva propria o dei prossimi congiunti dello stesso locatore. Per opportuni riferimenti cfr. Cass. n. 4484 del 2009 e Cass. n. 8071 del 2007.
I presupposti e la quantificazione dell'indennità di occupazione
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Qual è il trattamento fiscale delle indennità di occupazione pagate dal conduttore a seguito di disdetta contrattuale del locatore per necessità di vendere l'immobile? È corretto considerare le indennità pagate nell'anno come redditi da capitale e quelle non pagate come reddito da fabbricati con tassazione successiva da calcolare sul maggior importo tra la rendita catastale e i mancati pagamenti?
Come da ultimo ricordato dalla circolare 43/E del 9 luglio 2007 (che, ancorché emanata in relazione all’imposta di registro, contiene affermazioni di principio valide anche ai fini reddituali), le indennità di occupazione di immobili assumono natura e funzione risarcitoria se corrisposte dal conduttore per il periodo di mora nella restituzione degli stessi e a condizione che sia stata manifestata la volontà contraria alla instaurazione o alla prosecuzione del rapporto di locazione. A questo fine, inoltre, non assume alcun significato la circostanza che l’ammontare del risarcimento sia commisurato all'ammontare dei canoni che si sarebbero corrisposti se il rapporto contrattuale fosse proseguito.Poiché, nel caso specifico, la locazione è da ritenere risolta, è possibile considerare gli importi, conseguiti a titolo di indennità di occupazione, privi di rilevanza reddituale, in base all’articolo 6 del Tuir, essendo essi acquisiti come indennizzo per un danno (emergente) e non sostitutivi ovvero integrativi di reddito (lucro cessante).
LOCAZIONI: È ESENTE L'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE
:daccordo: