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L’art. 34 della legge n. 392/1978 condiziona la corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale alla circostanza che la cessazione della locazione non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso del conduttore. Conseguentemente l'indennità non è dovuta se il conduttore rilascia spontaneamente l’immobile.E' dovuta l'indennita' di avviamento al conduttore che alla scadenza del 12° anno cessa l'attivita' senza alcuna disdetta da parte del proprietario?
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