Tutto bene quanto sopra esposto, però si possono nascondere delle insidie, sia quando ci sia una trasferimento del ramo d'azienda da una Spa ad una Srl, sia quando il numero dei lavoratori è inferiore a 15.
Il personale del sito produttivo non farebbe un affare, in caso di cessione di ramo d’azienda, visto che una SRL non può offrire la garanzie di una SPA di rilievo internazionale. Il nuovo datore di lavoro sarebbe una SRL che potrebbe cessare la propria attività in ogni momento.
Per completezza espositiva, espongo in breve una panoramica normativa sulle leggi, in materia di cessione di ramo di azienda e sulle garanzie e tutele dei lavoratori interessati al trasferimento.
L’articolo 2112 codice civile tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che, in caso di trasferimento (cessione di azienda e di ramo d’azienda), il rapporto di lavoro non debba estinguersi, ma al contrario, continuare con il nuovo titolare dell'azienda: il lavoratore, quindi, conserva tutti i diritti che ne derivano.
In particolare egli potrà chiedere al nuovo datore di lavoro, il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento, obbligando il nuovo datore di lavoro, in solido con il vecchio titolare, per tali crediti. Il nuovo titolare dovrà continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, e fino alla sua scadenza.
La cessione d'azienda quindi non costituisce motivo di licenziamento, se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti. In questo caso è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima dell'atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica, necessarie alla tutela dei lavoratori.
Secondo quanto previsto dall’art. 47, I comma della Legge n. 428 de 1990, successivamente modificato dall’art. 2, I comma, del Decreto legislativo n. 18 del 2001, infatti sono entrambe le imprese (cedente e cessionaria) coinvolte nell’operazione, a dover comunicare ai sindacati dei lavoratori ed alle associazioni di categoria le seguenti informazioni:
1) Motivi della cessione del ramo d’azienda.
2) Conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori.
3) Eventuali misure da adottare nei confronti degli stessi.
4) Data o proposta di una data per la cessione.
I rappresentanti sindacali aziendali o i sindacati di categoria possono informare le parti interessate alla cessione, entro 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, di voler esaminare congiuntamente l’operazione.
In tal caso cedente e cessionario sono obbligati nei successivi 7 giorni dal ricevimento della richiesta ad avviare un esame congiunto. Trascorsi 10 giorni dall’inizio delle consultazioni queste si intendono esaurite se non si è raggiunto un accordo.
Per quel che concerne i crediti e debiti aziendali, con la cessione del ramo di attività di un’azienda si verifica l’automatica cessione alla società acquirente dei crediti anteriori al conferimento relativi all’azienda trasferita (Cass. S.U. 1 ottobre 1993 n. 9802).
Per quanto riguarda invece, la circostanza per cui il personale del sito produttivo ha svolto, per oltre un anno, diverse attività non inerenti alla specifica mansione, prevista nel contratto di lavoro, risulta applicabile, alla fattispecie in esame, l’articolo 2103 del codice civile:
Articolo 2103 del codice civile: Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario e' nullo.
I lavoratori del sito produttivo hanno diritto di presentare ricorso al Tribunale monocratico del lavoro, per ottenere, dal datore di lavoro, il trattamento economico corrispondente all’attività effettivamente svolta, oltre all’assegnazione definitiva alla posizione economica di livello superiore, in base alla contrattazione collettiva attualmente in vigore.
Siamo a disposizioni per ulteriori chiarimenti