ste70

Membro Attivo
Buongiorno,
nella sentenza di separazione, il giudice ha disposto che l'appartamento di nostra proprietà fosse affidato alla mia ex. Nella realtà dei fatti, io sono residente e abito in quella che era la nostra prima casa di proprietà e la mia ex pur mantenendo la residenza nella nostra casa, è andata a vivere in una casa in affitto con contratto transitorio.
Secondo voi, chi paga l'IMU?
Grazie a tutti.
 

nut

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io avevo letto che è necessaria la residenza in un immobile per pagare l'aliquota come prima casa, non il domicilio, quindi, tua moglie dovrebbe pagare con l'aliquota agevolata.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Io avevo letto che è necessaria la residenza in un immobile per pagare l'aliquota come prima casa, non il domicilio, quindi, tua moglie dovrebbe pagare con l'aliquota agevolata.

Per essere considerata abitazione principale ci vuole la residenza e l'abituale domicilio in mancanza di uno dei due requisiti non si ottiene l'agevolazione prima casa quindi l'ex consorte paga, in quanto destinataria dell'assegnazione con sentenza, come seconda casa.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Buongiorno,
nella sentenza di separazione, il giudice ha disposto che l'appartamento di nostra proprietà fosse affidato alla mia ex. Nella realtà dei fatti, io sono residente e abito in quella che era la nostra prima casa di proprietà e la mia ex pur mantenendo la residenza nella nostra casa, è andata a vivere in una casa in affitto con contratto transitorio.
Secondo voi, chi paga l'IMU?
Grazie a tutti.

Scusa, lasciamo da parte per un attimo a chi spetterebbe pagare l'IMU.
Se il Giudice ha assegnato l'abitazione a tua moglie, come mai tu continui ad abitare nella ex abitazione coniugale ?
Perchè tua moglie dovrebbe pagare l'IMU non potendo di fatto utilizzare l'abitazione assegnatale con una sentenza di separazione ?
Si tratta di decidere quale "nominativo" (il tuo o quello della ex) riportare sul modello f24, o si tratta delle ultime schermaglie post sentenza ?
 

ste70

Membro Attivo
quando siamo andati dal giudice non avevamo le idee molto chiare sul nostro futuro e di quello della casa. dopo la sentenza abbiamo deciso di vendere la casa e dividerci il ricavato in modo che ognuno potesse rifarsi una vita. quindi abbiamo deciso che io sarei rimasto nella casa per seguire la vendita e lei andava in casa in affitto. secondo me la scelta è tra queste:
1) pago tutto io perchè ci vivo.
2) non avendo la sentenza del giudice a mio favore, io pago la mia quota come abitazione principale e la mia ex la sua quota come seconda casa.
3) visto che entrambi abbiamo sempre la residenza insieme, ognuno si paga la sua quota come prima casa
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
1) pago tutto io perchè ci vivo.
Questa sarebbe una soluzione. Ma il pagamento deve essere fatto con contribuente tua moglie. Ma non come sua abitazione principale.
Altrimenti, l'unica soluzione è far modificare il provvedimento che assegna a tua moglie la casa coniugale. Che, naturalmente, avrà effetto solo dopo l'adozione di tale modificazione.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Per essere considerata abitazione principale ci vuole la residenza e l'abituale domicilio
Ci vuole la residenza (intesa come iscrizione anagrafica) e la dimora abituale. Il domicilio a nulla rileva. Infatti il domicilio è definito dall’art. 43, primo comma c.c. come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Ste70, ti ammiro per la tua onestà ! Ma sinceramente non saprei cosa consigliarti. Se la sentenza è recente si potrebbe optare per la risposta 3, considerando il vostro status in attesa di sistemazione logistica, mentre la situazione di fatto derivante dal domicilio consiglierebbe la Nr. 2.
Aspettiamo contributi da altri frequentatori del forum.
Ci vorrebbe un interpello ma purtroppo non c'è più tempo, la scadenza è lunedì.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
La norma è chiarissima (comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, come inserito dalla legge di conversione n. 44/2012):
"Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".
Se il coniuge assegnatario è, ai soli fini dell'imposta municipale propria, titolare di diritto di abitazione, il coniuge assegnatario è il solo soggetto passivo d'imposta.
Peraltro, mancando uno dei due requisiti prescritti perché la casa assegnatagli possa essere considerata la sua abitazione principale, il coniuge assegnatario dovrà pagare secondo l'aliquota di base e senza nessuna detrazione.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto