La "regola" che avrebbe infranto è l'art. 2 della legge n. 1228/1954, la cui inosservanza comporta la sanzione ex art. 11 della stessa legge.
La residenza è definita dall’art. 43, secondo comma c.c.: è il luogo in cui una persona ha stabilito la propria dimora abituale (cioè dove "vive" effettivamente). Si tratta di una situazione di fatto. A questa situazione fattuale devono sempre corrispondere le registrazioni anagrafiche, le cui dichiarazioni vanno rese all’Ufficiale di anagrafe del comune in cui si è andati ad abitare (o in cui sia avvenuto un cambiamento di abitazione) entro 20 giorni da ogni variazione. Le dichiarazioni prescritte dalla legge e dal regolamento anagrafici sono obbligatorie e l'obbligo sorge in relazione al solo fatto di avere la dimora abituale in un dato comune e indirizzo.
Quindi l'OP non poteva "lasciare la residenza" (rectius: mantenere l'iscrizione anagrafica) a Pisa, poiché la sua residenza (dimora abituale) l'aveva e l'ha altrove.
E, si ribadisce per l'ennesima volta, anche se avesse mantenuto l'iscrizione anagrafica a Pisa, ciò non sarebbe stato sufficiente per considerare l'abitazione di Pisa come sua "abitazione principale". E ciò poiché sarebbe mancato uno dei due requisiti necessari a tal fine.