carlas

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Proprietario Casa
Davvero? Secondo te si può? Andrò ad informarmi (altre code chilometriche e mezze giornate perse...).
Grazie. Ciao
 

Daniele 78

Membro Storico
Professionista
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E FABBRICATI INAGIBILI E INABITABILI
L'articolo 13 comma 3 del Decreto Legge 201 del 6 Dicembre 2011 ha previsto una riduzione della base imponibile ai fini IMU per gli immobili di interesse storico o artistico e per per quelli dichiarati inagibili o inabitabili. La base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
L'inagibilità o inabitabilità deve essere accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario dell'immobile. In alternativa il proprietario ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (rilevante penalmente per i casi di false dichiarazioni) con idonea documentazione (anche fotografica) allegata.
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ESEMPIO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI INAGIBILITA' O INABITABILITA' AI FINI IMU

Data______________________

COMUNE DI _____________
UFFICIO TRIBUTI
VIA _______ N. ____
CAP - CITTA'(____)


Io sottoscritto _____________ nato a __________ il _______, C.F. ___________, residente in ______________________ n. ______, cap __________ Tel. _____/_____________, proprietario usufruttuario titolare del diritto d’uso o abitazione locatario finanziario dei seguenti immobili siti nel Vostro territorio:


- Indirizzo: Via ____ Numero _____ Piano _____ Interno

- Estremi catastali: Foglio _____ Mappale ______Sub ______ Categoria ____ Possesso % ______ Rendita catastale _________


DICHIARO

ai sensi del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali e della revoca dei benefici previsti per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi ( art.76, D.P.R. 445/2000) che a decorrere dal ____/____/________ l’/gli immobile/i sopra riportati soddisfano le seguenti condizioni:

L’immobile/i risulta/no INAGIBILE/INABITABILE (art. 8. D.lgs. 504/1992), per le ragioni di seguito meglio espresse, e come da documentazione fotografica allegata, pertanto il versamento dell’imposta terrà conto di una riduzione pari al 50%:

o Esistenza di crolli parziali/totali dell’immobile e/o presenza significativa di lesioni strutturali
o Mancanza/insufficienza di servizi igienici essenziali
o Mancanza/inefficienza degli impianti tecnologici (riscaldamento/idrico/elettrico)
o Altro _______________________________________________________________


Dichiara/no altresì che l’inagibilità/inabitabilità consiste in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinarie o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

Per quanto dichiarato l’immobile/i risulta non essere utilizzato e non utilizzabile stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico sanitarie, come precedentemente indicato. Per tali ragioni il dichiarante si impegna/no a rendere inaccessibile a terzi l’immobile/i, assumendo in proprio ogni tipo di responsabilità civile e penale per danni causati a terzi.
Nell’immobile indicato non sono in corso interventi di recupero ai sensi della Legge 457/78, art. 31, lettere c) d) ed e) che comportano il versamento dell’imposta sulla base del valore dell’area edificabile (art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992).
Il/i contribuente/i è informato del fatto che l’ufficio tecnico comunale può procedere in qualsiasi momento ad una verifica dello stato di fatto degli immobili oggetto della presente dichiarazione e, qualora la perizia non rilevasse i presupposti di inagibilità verranno addebitati i costi della perizia stessa e recuperata l’imposta sugli immobili comunali dovuta per differenza, oltre le sanzioni e gli interessi previsti per legge.

NOTE DEL CONTRIBUENTE:
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FIRMA

_______________________________
L'articolo sull'IMU degli immobili inagibili o inabitabili (stando alla legge nazionale è questo), siccome alla domanda d'INAGIBILITÁ O INABITABILITÁ, alleghi disegni comunali, catasto, estratto di Piano regolatore, atto notorio diventa ASSURDO, (a parere mio) ogni anno rifare la dichiarazione (ne ho fatte so come funzionano) perchè dovresti corredarle anche dei suddetti documenti, per provare i requisiti che ti permettono di averla, e nuovo sopralluogo a carico dell'utente.


Sicuramente non in tutti i Comuni funziona uguale, ma non sono affatto convinto che l'escamotage del Comune di Bergamo (nella fattispecie) sia lecito, ma sia la classica "libera interpretazione di regolamenti nazionali e regionali" che le Autorità locali sono solite, contando sull'ignoranza totale o parziale degli utenti.

nella legge nazionale (sopra) non sta scritto da nessuna parte che io anno per anno devo dichiarare l'inagibilità, mi dice solo cosa devo fare per ottenerla....per cui il comportamento del Comune mi sembra molto molto molto discutibile.

Inoltre come scrivevo nel precedente sopra l'unico modo per cancellare un'inagibilità deve essere una ristrutturazione del fabbricato in oggetto.

nel caso invece di abusi edilizi si va a discutere ma non mi sembra il caso in questione
 

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