Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve. Ho ricevuto in successione un terreno edificabile. L'IMU va pagata in base al valore riportatato nella relativa tabella dei valori minimi del Comune o sul valore venale riportato in successione che è superiore a quello della tabella comunale? Grazie. Pippo.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'IMU va pagata in base al valore riportatato nella relativa tabella dei valori minimi del Comune
L'art. 1, comma 746, della legge n. 160/2019, prevede che:
Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far datadall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Fatto salvo il principio normativo sopra riportato, al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l’attività di controllo dell’ufficio tributi comunale, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
Nel caso il contribuente, ai fini del versamento dell’imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d’imposta, l’Ufficio si riserva la facoltà di contestare il valore assunto dal contribuente qualora emergano elementi di diversa natura idonei, a rappresentare in maniera più congrua il valore in comune commercio dell’area fabbricabile.
 

Pippo Latorre

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie. C'è però una contraddizione con la sentenza N. 2620 del 30/01/2019 (precedente alla legge ma che la legge non chiarisce) che sostiene che le tabelle comunali dei valori delle aree edificabili sono vincolanti nel senso che il Comune non può contestare il valore assunto dal contribuente che ha dichiarato un valore > o = di quello riportato nelle tabelle del Comune stesso. Dove sbaglio? Cosa non ho capito? Per chiarezza allego la sentenza di cui sopra.
“Il ricorso alla forza di fonte normativa secondaria (art. 1, comma 1, n. 2), art. 3 preleggi, comma 2, art. 4 preleggi, comma 2) che con tutta evidenza, ha lo scopo di rendere possibile una trasparente prevedibilità delle base imponibile volta a volta in questione, fa sì che venga conseguentemente autolimitata l’attività di accertamento dell’ente locale. L’atto normativo regolamentare emanato dal Consiglio ha forza innovativa dell’ordinamento giuridico e la operata predeterminazione dei valori ha capacità conformativa della successiva azione amministrativa. Esso pertanto in quanto valevole “erga omnes” risulta, senza le eccezioni pretese dal ricorrente, attributivo ai cittadini- contribuenti di situazioni giuridiche direttamente tutelabili. Pertanto viene riconosciuto l’interesse del contribuente a non essere assoggettato ad accertamento tributario nel caso di indicazione di una base imponibile non inferiore a quella predeterminata in via generale dal Comune (Cass. 13105/2012).”
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Scusate : dette tabelle si acquisiscono presso l'ufficio tributi o quello tecnico del Comune ?
Ho un piccolo terreno di 500 mq seminativo al catasto terreni a Nettuno (RM) che mi sembra essere divenuto edificabile visto le palazzine che lo circondano ......
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
mi sembra essere divenuto edificabile visto le palazzine che lo circondano ......
Potrebbe essere in una zona "seminata a" fabbricati abusivi. Potresti conoscere la sua destinazione urbanistica, consultando un tecnico locale o interpellando l'ufficio tecnico comunale e in ultima analisi chiedere un certificato di destinazione urbanistica indicando gli estremi catastali dell'area.
 

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