Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%.
Il mio Comune (Torino) precisa che:
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, per il quale necessitano interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001.
Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene.
Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, etc).
Il contribuente deve presentare, entro il termine previsto per la dichiarazione IMU una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 4 comma 4 Regolamento IMU).
Sono condizioni restrittive. Prova ad informarti presso il Comune dove si trova il tuo immobile circa la pratica da seguire per aver diritto alla riduzione.