tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ciao!
Faccio una domanda nella speranza che mi risponda qualcuno che ne sappia più di me.
Sono proprietaria di un monolocale da affittare ma da diversi anni non posso più affittarlo perchè il pavimento crolla, si è riempito di crepe, non ho la certezza che sia sicuro e i preventivi che ho fatto fare per la riparazione sono più alti del prezzo di mercato dell'immobile !!! Inoltre il proprietario del piano di sotto non vuole saperne di patecipare alla riparazione. Ovviamente non riesco neanche a venderlo. Pagavo l'ICI ridotta del 50%. Sapete come andranno le cose per quanto rigurda l'IMU?
Sono davvero preoccupata...
Grazie e saluti a tutti

Gli immobili inabitabili saranno esenti da IMU. Fatti certificare l'inabitabilità dagli organi competenti.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
scusate, cos'è il reddito fondiario?
caterina
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

I redditi fondiari, disciplinati dal Capo II, Artt. 25 - 43, D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, sono quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (Art. 25, c. 1, D.P.R.917/1986).

I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso (Art. 26, c. 1, D.P.R. 917/1986).

Nei casi di comproprietà sull'immobile il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la propria parte (Art. 26, c. 2, D.P.R. 917/1986).

Se poi il possesso dell'immobile è stato trasferito, anche in parte, nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto proporzionalmente alla durata del suo possesso (Art. 26, c. 3, D.P.R. 917/1986).

I redditi fondiari possono essere di tre tipi (Art. 25, c. 2, D.P.R. 917/1986):

redditi dominicali dei terreni;
redditi agrari;
redditi di fabbricati.

Redditi di fabbricati, disciplinati dagli Artt. 36 - 43, D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, sono costituiti dal reddito medio ordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana, ovvero i fabbricati e le altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Anche le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari (Art. 36, cc. 1 e 2, D.P.R. 917/1986).

Per la determinazione del reddito medio ordinario è determinato con l'applicazione delle tariffe d'estimo determinate dal D.M. 6 Giugno 2002 n. 159. Le tariffe d'estimo sono stabilite per ciascuna categoria e classe di fabbricato.

Non si considerano produttive di reddito:

i fabbricati destinate all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura e le loro pertinenze, se non sono oggetto di locazione (Art. 36, c. 3, D.P.R. 917/1986);
i fabbricati per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale il fabbricato non è comunque utilizzato (Art. 36, c. 3, D.P.R. 917/1986);
i fabbricati rurali ed eventuali pertinenze;
i fabbricati destinati alla rivendita posseduti da imprenditori commerciali;
le parti di reddito imputabile a ciascun condomino a seguito di proprietà comune se non è superiore ad Euro 25,82 (Art. 36, c. 3-bis, D.P.R. 917/1986);
i fabbricati di cui il contribuente è titolare della nuda proprietà.
 
M

margheritabella

Ospite
ULTIMA ORA! Affitti: stangata in arrivo per chi non applica la cedolare secca ( redditi più bassi)! L'imponibile su cui si paga l'IRPEF aumenta di 10 punti percentuali ( lo sconto forfait dal 15 passa al 5%) E vai!
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
ULTIMA ORA! Affitti: stangata in arrivo per chi non applica la cedolare secca ( redditi più bassi)! L'imponibile su cui si paga l'IRPEF aumenta di 10 punti percentuali ( lo sconto forfait dal 15 passa al 5%) E vai!
Purtroppo è sempre la stessa storia dell'equità...... diamo addosso ai più deboli....:rabbia:
 

carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Sotto c'è un locale tipo cantina con il soffitto vecchissimo che si sta "lasciando giù".
Da chi devo far certificare l'inabilità? Dal Comune?
 

giolucianipinsi

Membro Ordinario
Lascia stare l'equità!

Ieri sul sole24ore e successivamente assistendo alla trasmissione "Ballarò", sono venuto a conoscenza che con l'introduzione dell'IMU (Imposta Municipale Unica) o IMP (Imposta Municipale Propria), le seconde case non locate sono quelle che risentiranno meno della nuova tassazione, se non addirittura ne trarranno un vantaggio.:-o

Tutto ciò grazie all'incorporamento nella nuova imposta, anche del reddito fondiario dell'immobile che precedentemente andava inserito nella dichiarazione IRPEF.

Alla faccia dell'equità!:^^:

Io ho una seconda casa sfitta (ereditata da un nonno), tu hai solo la prima casa. Con le imposte del 2011, io pagavo cifre rilevanti (avevo un tumore) e tu non pagavi nulla (eri sano). Con quelle del 2012, io ho qualche metastasi in più, e tu hai un tumore. Certo, avendo già un tumore, io "risento meno" delle nuove metastasi, e tu sei comprensibilmente spaventato dal "tumore" che ti hanno messo in corpo con l'IMU... ma l'equità non c'entra. Non c'entra mai, e poi mai, quando esaminiamo i provvedimenti dei governi, compreso questo. Condividi?
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Discussioni simili a questa...

Le Ultime Discussioni

Alto