La maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato (riserva disposta con l'art. 10, comma 2, lett. c) del D.L. n. 35/2013)... quando il tributo principale sia dovuto. Se esistono le agevolazioni ex art. 14, comma 19 del D.L. n. 201/2011, queste si applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13.Ho letto l'articolo che hai citato, ma mi pare di aver capito che parla della maggiorazione che eventualmente il Comune può applicare. Si tratta quindi pur sempre della quota TARES spettante al Comune...e non del tributo di pertinenza statale. O sbaglio?
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