Le norme istitutive dell'IMU e della TASI (quanto avevo scritto vale sia per l'IMU sia per la TASI).
Per l'IMU: art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 (...
Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente...)
Per la TASI: art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013 (...
Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente...).
Pertanto il contribuente è in regola se versa l’acconto IMU e TASI entro il 16 giugno 2015 (*), sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite dal comune per il 2014 (e risultanti sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze), salvo procedere a eventuale conguaglio in sede di saldo, nel caso di variazioni delle aliquote e delle detrazione dei citati tributi, che dovranno essere pubblicate sul sito Mef dai comuni, entro il 28 ottobre 2015.
Nulla vieta che, nel caso in cui il comune abbia già deliberato in materia di aliquote e detrazioni IMU e TASI, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2014, il contribuente possa far riferimento alle delibere relative al 2015 anche per il pagamento dell’acconto.
(*) appare probabile che quest'anno la data del 16 giugno sarà prorogata.