kingpin

Membro Junior
In Italia ognuno dice la sua, si è tutti esperti fiscali. Ma di concreto, a parte le chiacchere, c'è poco. Se sei curioso puoi leggere le seguenti interpretazioni (esclusa quella dell'Agenzia delle Entrate).
Google

Grazie Alberto.
uno dei link che ho trovato dice proprio:

Formalmente, l’ICI non è stata nè cambiata nè ripristinata, ma è stata solamente inglobata all’interno dell’IMU (l’imposta municipale unica) che viene a sua volta anticipata, con applicazione con decorrenza 2012. Come sopra anticipato, l’IMU ingloba – oltre all’ICI – anche la quota IRPEF che è relativa agli immobili residenziali non locati, e che non hanno i requisiti per essere definiti abitazioni principali del contribuente.

Ma cosa cambia? Quel che cambia è che una parte di imposta progressiva (la quota IRPEF, che con il vecchio regime si sarebbe dovuta pagare sulla base del reddito complessivo) diventa imposta fissa.


messa in questi termini, io darei questa interpretazione: nel 730, al quadro B, il contribuente non indicherà gli immobili non locati e non prima casa per i quali ha già pagato l'IMU.

Speriamo che l'agenzia dia una sua interpretazione ufficiale che chiarisca possibili dubbi, ma nel frattempo è possibile presentare subito una istanza di interpello all'agenzia con questa interpretazione?

Così almeno se l'agenzia non risponde, vale il silenzio assenso e potrò ritenere corretta l'interpretazione della normativa formulata nel quesito.
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie Alberto.
uno dei link che ho trovato dice proprio:

messa in questi termini, io darei questa interpretazione: nel 730, al quadro B, il contribuente non indicherà gli immobili non locati e non prima casa per i quali ha già pagato l'IMU.

Speriamo che l'agenzia dia una sua interpretazione ufficiale che chiarisca possibili dubbi, ma nel frattempo è possibile presentare subito una istanza di interpello all'agenzia con questa interpretazione?

Così almeno se l'agenzia non risponde, vale il silenzio assenso e potrò ritenere corretta l'interpretazione della normativa formulata nel quesito.


Io penso che fare un interpello adesso sia inutile, visti i tempi non rapidi nel rispondere.
Fra una 20 di giorni (forse anche prima) usciranno le istruzioni per la compilazione del 730 e UnicoPF. In tale occasione verranno fornite le istruzioni chiare.
Buona giornata.
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
ok ma se esistono delle ipotesi evidentemente c'è qualche dubbio su qualche specifico articolo o comma della nuova legge, che andrà meglio interpretato o chiarito....suppongo?

Ecco, a me interessa sapere a quale articolo o comma fa riferimento Clematide quando scrive:

All'articolo 8 del decreto legislativo, 14 marzo 2011, n°23 - Imposta municipale propria - anticipata, in via sperimentale, a decorrere da quest'anno, dal decreto legge "Salva Italia" convertito in legge dal Senato, se non ricordo male, il 22 dicembre 2011. "L'imposta municipale propria [...] sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili."
 

alberto bianchi

Membro Storico
Proprietario Casa
Bene, visto che tutte le intepretazioni dei vari organi di stampa e associazioni varie appaiono univoche, vuol dire che cominciamo a fare i nostri conti e proiezioni finanziarie con l'applicazione dell'IMU per le case sfitte.
 

kingpin

Membro Junior
ho letto meglio l'articolo 8 del DDL 23 del 14 marzo 2011
oltre al comma 1 da te citato....

"L'imposta municipale propria [...] sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili."


ci sono altri commi che mi lasciano un pò perplesso

comma 5: "5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'imposta e' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento."

comma 6: "nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, e' ridotta alla meta'."

Sembra che, per gli immobili locati, l'aliquota si dimezza e diventerebbe 0,38 per cento, quindi minore dello 0,4 per cento applicato alla prima casa di residenza?

Avevo sentito che era stata ABROGATA ma non trovo dove, forse è ancora valida?



Inoltre nel decreto "salva itala" leggo:

comma 9. "I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel caso di immobili locati."
 

kingpin

Membro Junior
Questo comma è un pò in contrasto col precedente, qui dice che l'aliquota và decisa dai comuni (che non possono dimezzarla ma tutt'al più ridurla fino a 0,4 per cento) non soltanto per gli immobili locati ma ache per quelli non locati (non produttivi di reddito) o posseduti da società


PS a tal riguardo aprirò casomai un nuovo thread perchè qui stiamo parlando piu che altro dell'IRPEF e delle addizionali, non dell'aliquota.
 

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