L'art. 13, comma 2, del Dl 201/2011 definisce la fattispecie impositiva dei fabbricati tramite il rinvio all'art. 2 del Dlgs 504/1992. In particolare la lettera a) stabilisce che: "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinanza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato".