l'azione di impugnazione di un testamento per nullità non è soggetta a limiti temporali, mentre l'azione di annullamento va esercitata entro il termine di cinque anni dal momento in cui viene data lettura del testamento da parte del notaio ai chiamati all'eredità stessa.
la nullità di un testamento non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullita, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
lo stabilisce l'art. 590 del codice civile
in tale situazione, non viene sanato il testamento rendendolo valido, in quanto la causa della nullità permane, ma l'iniziativa di impugnazione può essere assunta da chiunque vi abbia interesse, tranne che da colui che ha dato volontaria esecuzione al testamento.
è quindi nullo il testamento che sia frutto di un vizio di volontà; tale vizio può nascere da violenza, dolo o errore.
l'azione di impugnazione per violenza, dolo o errore può essere promossa da chiunque vi abbia interesse.