StLegaleDeValeriRoma

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Un condomino impugnava una delibera assunta in data 15 aprile 2003 con la quale era stata approvata la trasformazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a gas in singoli impianti autonomi a gas metano sostenendo di non essere stato convocato secondo quanto previsto dal regolamento condominiale ovvero con raccomandata ricevuta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'impugnazione prima rigettata dal Tribunale di Trieste successivamente veniva accolta in appello con la motivazione basata sul fatto che il regolamento condominiale prevedeva la convocazione mediante lettera raccomandata inviata a mezzo posta a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della riunione assembleare con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno per cui l'invito non avrebbe potuto essere dato con ogni mezzo come prevede l'art. 66 disp. att. c.c. ma solo con lettera raccomandata e nel caso in questione la raccomandata non aveva rispettato i termini liberi di 5 giorni prima della riunione assembleare.
Il condominio aveva fornito la prova della spedizione della convocazione contenente l'ordine del giorno il cui avviso di giacenza per assenza del destinatario o di persona atto a riceverlo era stato lasciato nel casellario postale del condomino in data 4 aprile 2003, mentre un secondo avviso di giacenza, sempre per assenza del destinatario portava la data del 16 aprile 2003, il ritiro del plico presso l'ufficio postale da parte del condomino era avvenuta dopo la data in cui si era tenuta l'assemblea.

Per giurisprudenza costante affinché possa ritenersi sussistente la presunzione di conoscenza da parte de destinatario, occorra la prova che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata a mezzo posta, non consegnata per assenza del destinatario o di persona atta a riceverlo, coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale e precisamente nel momento in cui il portalettere annota nell'apposito registro il compimento di tutte le formalità prescritte per l'ipotesi di mancato rinvenimento del destinatario della raccomandata e non già con il momento in cui la lettera sia arrivata al recapito in cui non fu consegnata né con la data di trasmissione della stessa.
Erano stati provati due avvisi di giacenza dalle cui date non risultava rispettato il termine di cinque giorni liberi prima dell'assemblea il giorno dopo la data fissata per l'assemblea.

Il condominio proponeva il ricorso in Cassazione e la seconda sezione decideva la controversia con sentenza n. 1188 depositata il 21 gennaio 2014.
In particolare il condominio ricorrente sosteneva che, essendo pacifica l'emissione dal primo avviso di giacenza in data 4 aprile 2003, con riferimento a tale data andava calcolato il termine per la regolare convocazione.
Il motivo di impugnazione secondo i giudici di piazza Cavour è stato ritenuto fondato, in quanto afferma l'idoneità, ai fini della decorrenza del termine in questione, del rilascio dell'avviso di giacenza in data 4 aprile 2003 in coerenza con l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale le lettere raccomandate si presumono conosciute, nel caso di mancata consegna per assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, dal momento del rilascio del relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, che nel caso de quo risultava in data 4 aprile 2003.
In relazione al motivo accolto la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.

Avv. Luigi De Valeri
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
E poi dicono che le corti sono oberate di cause...... Un condomino ed un condominio in lite per 4 gradi di giudizio -i 3 canonici più la nuova causa in C.A. di Trieste- con sommo gaudio degli Avvocati (mi scuserà Avv. Valeri...).
Se abitassi in quel condominio avrei già chiesto asilo politico alle Papagos!!!
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
egregio Barbero non c'è nulla di cui scusarsi, a parte le solite frasi fatte sugli avvocati consuete anche in questo forum, tenga però presente che, con i costi della giustizia pesanti nella maggior parte dei casi, il legislatore, accogliendo le pressioni dei poteri forti come compagnie di assicurazioni e banche a scapito anche degli avvocati, ha trasformato il reclamare giustizia, come in questo caso, in un diritto solo per ricchi e da questo deriva che le corti sono e saranno sempre meno oberate.
Gli avvocati lavorano e vengono compensati come tutti i professionisti ed i dipendenti pubblici, con aggiunta di responsabilità personale, ed immagino come lei... con suo simile sommo gaudio.
Buona giornata.
P.S. il mio nome è DE Valeri.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Egr. Avv. DeValeri, intanto mi scuso per aver sbagliato il suo cognome. In merito, poi, alle mie osservazioni credo ci sia un equivoco. Non ho nulla contro la classe forense, ci mancherebbe. Ciò che mi piacerebbe sapere però sono i costi ai quali il Condominio ed il Condomino si sono sottoposti per vantare una ragione che, salomonicamente, poteva risolversi in altro modo. Magari con un accordo fra le parti o, che so, la ripetizione dell'Assemblea se i dissenzienti erano in numero sufficiente ad evitare la deliberazione, o nell'accettazione del deliberato, sempre se il dissenziente era unico (quello che ha impugnato la validità).
Il mio professore di Diritto sosteneva che era sempre meglio una cattiva transazione piuttosto che una buona causa in Tribunale.
Non so se Lei la pensa nello stesso modo.
E per quanto riguarda la Giustizia, sono d'accordo con Lei. Al momento non è che per la gente "normale" ce ne sia molta....visto che è occupata a proteggere chi è già forte di suo.
Cordiali saluti.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Egr. Avv. DeValeri, intanto mi scuso per aver sbagliato il suo cognome. In merito, poi, alle mie osservazioni credo ci sia un equivoco. Non ho nulla contro la classe forense, ci mancherebbe. Ciò che mi piacerebbe sapere però sono i costi ai quali il Condominio ed il Condomino si sono sottoposti per vantare una ragione che, salomonicamente, poteva risolversi in altro modo. Magari con un accordo fra le parti o, che so, la ripetizione dell'Assemblea se i dissenzienti erano in numero sufficiente ad evitare la deliberazione, o nell'accettazione del deliberato, sempre se il dissenziente era unico (quello che ha impugnato la validità).
Il mio professore di Diritto sosteneva che era sempre meglio una cattiva transazione piuttosto che una buona causa in Tribunale.
Non so se Lei la pensa nello stesso modo.
E per quanto riguarda la Giustizia, sono d'accordo con Lei. Al momento non è che per la gente "normale" ce ne sia molta....visto che è occupata a proteggere chi è già forte di suo.
Cordiali saluti.
Che fine ha fatto, a proposito di cattiva transazione extragiudiziale (si dice così?), la mediazione nel campo condominiale?
 

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