BeppeX88

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Finché tuo padre è in vita non puoi fare niente. Il notaio fa quello che gli viene detto di fare, non è un giudice
 

queenalexa

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A Nemesis: le tue risposte denotano rabbia e pertanto valgono quello che valgono sfiorando il ridicolo. Infatti:
- definisci la "dote" irrilevante quando era la "conditio sine qua non" degli accordi matrimoniali e mi rimbecchi rilevando una differenza tra "pagare una somma mensile alla vedova" e "assicurare una "rendita vitalizia".

Mi rimbecchi che la postante ha detto madre e non il/la coniuge. Ridicolo!

Questo non è un sito per accademici della crusca ma per gente che ha problemi e quindi si deve adottare un linguaggio che va bene per tutti

Infine ciliegina sulla torta, quando io ho parlato di un calcolo dell'asse ereditario NON fiscale. Il motivo è presto detto:
nella dichiarazione di successione, gli immobili devono essere riportati a rendita catastale "aggiustata" cioè moltiplicata per un indice e il cui risultato non coincide mai con i più ballerini valori di mercato.

In una divisione giudiziaria di eredità si fa riferimento ai valori di mercato e non alle valutazioni fiscali e così di solito nei testamenti e in quanto altro.

La postante comunque ha fatto riferimento a.... valore €250.000. E giustamente si interroga, nel suo ultimo post, che di fatto occorre valutare anche la non immediata disponibilità del bene donato, cosa che ne inficia parecchio il valore.

Per quanto riguarda le quote di legittima, cortesemente sarà opportuna una tua rilettura del diritto di famiglia. Da notare inoltre che nella soluzione "testamento" ho scritto "ripartizione secondo legittima" da farsi con l'assistenza di un notaio che effettivamente non è un giudice ma stabilirà le quote in conformità della legge.

Inoltre non ti sei accorto di un piccolo...ridicolo che riporto:

"Sbagliato. Quando i figli sono più di uno a essi è completamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge (se vi fosse) spetta un quarto del patrimonio del defunto".

Ripeto: se i figli sono più di uno, il coniuge ha diritto ad un terzo dell'asse ereditario Art.581 del CC ribadito con l'art.537 CC

Tu fai riferimento ad altro articolo, il 542 del Codice Civile, della successione legittimaria che è altro caso della successione e non applicabile - per ora - a questa fattispecie che stiamo esaminando.

Il tuo astio nei miei confronti ha un motivo, al punto da dire cose sballate pur di poter affermare che ho sbagliato. Quale è il motivo?
 

BeppeX88

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A Nemesis: le tue risposte denotano rabbia e pertanto valgono quello che valgono sfiorando il ridicolo. Infatti:
- definisci la "dote" irrilevante quando era la "conditio sine qua non" degli accordi matrimoniali e mi rimbecchi rilevando una differenza tra "pagare una somma mensile alla vedova" e "assicurare una "rendita vitalizia".

Mi rimbecchi che la postante ha detto madre e non il/la coniuge. Ridicolo!

Questo non è un sito per accademici della crusca ma per gente che ha problemi e quindi si deve adottare un linguaggio che va bene per tutti

Infine ciliegina sulla torta, quando io ho parlato di un calcolo dell'asse ereditario NON fiscale. Il motivo è presto detto:
nella dichiarazione di successione, gli immobili devono essere riportati a rendita catastale "aggiustata" cioè moltiplicata per un indice e il cui risultato non coincide mai con i più ballerini valori di mercato.

In una divisione giudiziaria di eredità si fa riferimento ai valori di mercato e non alle valutazioni fiscali e così di solito nei testamenti e in quanto altro.

La postante comunque ha fatto riferimento a.... valore €250.000. E giustamente si interroga, nel suo ultimo post, che di fatto occorre valutare anche la non immediata disponibilità del bene donato, cosa che ne inficia parecchio il valore.

Per quanto riguarda le quote di legittima, cortesemente sarà opportuna una tua rilettura del diritto di famiglia. Da notare inoltre che nella soluzione "testamento" ho scritto "ripartizione secondo legittima" da farsi con l'assistenza di un notaio che effettivamente non è un giudice ma stabilirà le quote in conformità della legge.

Inoltre non ti sei accorto di un piccolo...ridicolo che riporto:

"Sbagliato. Quando i figli sono più di uno a essi è completamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge (se vi fosse) spetta un quarto del patrimonio del defunto".

Ripeto: se i figli sono più di uno, il coniuge ha diritto ad un terzo dell'asse ereditario Art.581 del CC ribadito con l'art.537 CC

Tu fai riferimento ad altro articolo, il 542 del Codice Civile, della successione legittimaria che è altro caso della successione e non applicabile - per ora - a questa fattispecie che stiamo esaminando.

Il tuo astio nei miei confronti ha un motivo, al punto da dire cose sballate pur di poter affermare che ho sbagliato. Quale è il motivo?
Mi sono fermato alla lettera A...
Poi mi sono addormentato
 

Franci63

Membro Storico
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Tu fai riferimento ad altro articolo, il 542 del Codice Civile, della successione legittimaria che è altro caso della successione e non applicabile - per ora - a questa fattispecie che stiamo esaminando.
In realtà sono tutti ragionamenti prematuri, visto che il donante di cui si parla è ancora in vita, e nessuno di noi sa se lascerà testamento o no.
Comunque in presenza di più figli al coniuge è riservato un quarto del patrimonio, come scritto da Nemesis.
occorre valutare anche la non immediata disponibilità del bene donato, cosa che ne inficia parecchio il valore.
Se non ne ha la disponibilità, evidentemente gli è stata donato solo la nuda proprietà.
io figlio2 la palazzina.... essa è regolamente affittata, e i miei genitori sono attualmente usufruttuari, ma il possesso del bene lo otterrò forse neanche quando non ci sarà più mia madre.... come da volontà di mio padre, e mi sento giustamaente di rispettare le direttive,
Non è questione di rispettare le direttive, ma di legge; se i tuoi hanno l'usufrutto, anche volendo non potresti avere la disponibilità della palazzina prima della loro morte.
 

Dimaraz

Membro Storico
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A Nemesis: le tue risposte denotano rabbia e pertanto valgono quello che valgono sfiorando il ridicolo.

Beh....non avertene ma di "ridicolo" vi è solo il tuo "castello" accusatorio.

Tacciare @ Nemesis di "rabbia" per avere contrapposto una risposta ineccepibile sul piano giuridico rapportato al "lessicale" del racconto di @Frak82 ... è come se un certo Adolf desse del violento a Ghandi.
 

Nemesis

Membro Storico
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le tue risposte denotano rabbia
Forse la rabbia è tua, visto che avevi scritto inesattezze, e continui pure.
definisci la "dote" irrilevante quando era la "conditio sine qua non" degli accordi matrimoniali
La dote (eventuale) e gli accordi matrimoniali (eventuali) sono irrilevanti. Perché la commutazione dell'usufrutto uxorio ex (ora abrogato) art. 547 c.c., che la prevedeva, non ne fa(ceva) cenno.
nella dichiarazione di successione, gli immobili devono essere riportati a...
Ma (anche) gli immobili oggetto di donazione vanno indicati.
Per quanto riguarda le quote di legittima, cortesemente sarà opportuna una tua rilettura del diritto di famiglia.
Il diritto di famiglia c'entra nulla.
Tu fai riferimento ad altro articolo, il 542 del Codice Civile, della successione legittimaria che è altro caso della successione e non applicabile - per ora - a questa fattispecie che stiamo esaminando.
Sbagliato. Visto che le donazioni fatte sono soggette a collazione, occorre determinare, come già affermato, se vi sia una dispensa dalla collazione.
E siccome tale dispensa non produce effetto se non nei limiti della quota
disponibile, è necessario calcolarla. Anche nelle successioni ab intestato. E tale quota si calcola per sottrazione delle quote di riserva. Come determinate proprio dall'art. 542 c.c.
E la tua affermazione "Quindi la legittima è un terzo ciascuno" resta sbagliata. Perché con (quota di) legittima s'intende la quota di riserva, non la quota spettante secondo la successione legittima.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho riportato gli articoli del Codice Civile a fondamento delle mie affermazioni e specificato che il caso del "quarto" per il coniuge superstite è la successione legittimaria con l'avviso che non è questo il caso.
 

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