Frank82

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Certo che ce molto ma molto altro...... ma mio fratello sostiene anche che la palzzina è la mia, oltetutto e un contro senso sostenere quello, perchè c'è l'sesubero, quando le fa comodo è mia quando non le fa comodo non e + mia..... che @@!
 

queenalexa

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Razionalizzo un pò la cosa. Un genitore dona al figlio 1 del denaro e alla figlia 2 un immobile di valore di gran lunga superiore. La differenza è oltre € 200.000.
Chi ha ricevuto il denaro recrimina che è stato penalizzato. Chi ha ricevuto l'immobile vuole non avere seccature a funerale concluso.
Ora, ci sono alcune considerazioni:
1) nell'asse ereditario che si formerà a funerali conclusi del papà, le donazioni fatte in precedenza a favore di uno degli eredi rientrano nel calcolo ereditario (attenzione NON fiscale cioé NON nella dichiarazione di successione che si presenta all'Agenzia delle Entrate).
2) gli eredi sono il coniuge e due figli. Quindi la legittima è un terzo ciascuno.
3) ignorando se vi sono altri beni e di quale ammontare può essere che avendo ricevuto un figlio€45.000 e l'altra €250.000 vi sia lesione di legittima a danno sia del fratello sia della madre.

Ne consegue che entrambi oppure solo il fratello possono richiedere ristoro della legittima. La postante riferisce che vi sono altri beni.

Senza fare troppe confusioni (collazioni, preventivi, esuberi, ristori etc) le soluzioni sono:
- la sorella mette nel piatto i 250.000 e il fratello i 45.000 (che spero siano dimostrabili) e si procede a calcolare le quote
- la madre rinuncia all'eredità e i due fratelli si aggiustano di conseguenza. In sostanza rinunciando la madre, le quote ereditarie diventano un mezzo ciascuno. Quindi il fratello si prenderà un mezzo dell'intero asse ereditario più i €102.500 (la metà dell'esubero) e la sorella l'altro mezzo decurtato di 102.500.

Resta inteso che la madre conserverà il diritto di abitazione nella casa coniugale.
Di solito in presenza di queste donazioni e rinunce all'eredità, le spartizioni si fanno dal notaio che chiarirà nell'atto di divisione ereditaria i motivi delle quote non proprio paritarie

Altra soluzione può essere che il padre ancora in vita doni al figlio immobili, titoli o altri beni per un valore pari all'esubero.

Altra soluzione ancora è un testamento che il padre farà - aiutato da un notaio - nel quale destinerà i beni secondo legittima e richiamando le donazioni già effettuate.

Il problema più serio che sembra essere sfuggito alla postante è la donazione dei €45.000 in denaro e la sua dimostrazione sia dell'avvenuta transazione e in che anno sia come donazione.
 

queenalexa

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Per Chiacchia. nel diritto di famiglia vigente dal 1975 alla coniuge superstite spetta:
- il 50% in proprietà se vi è solo un altro erede (figlio)
- 1/3 se gli altri eredi sono più di uno.
In entrambi i casi il diritto di continuare a vivere nella casa coniugale.

Prima del 1975 alla coniuge superstite spettava il solo usufrutto di un terzo dell'asse ereditario e nessun diritto di abitazione. Inoltre la vedova poteva richiedere indietro, a carico dell'asse ereditario (cioé pagata dagli altri eredi/figli) la dote, conferita al marito all'atto del matrimonio. Di solito i figli non restituivano la dote ma pagavano una somma mensile alla madre vedova.
 

queenalexa

Membro Attivo
Proprietario Casa
Razionalizzo un pò la cosa. Un genitore dona al figlio 1 del denaro e alla figlia 2 un immobile di valore di gran lunga superiore. La differenza è oltre € 200.000.
Chi ha ricevuto il denaro recrimina che è stato penalizzato. Chi ha ricevuto l'immobile vuole non avere seccature a funerale concluso.
Ora, ignorando il resto dei beni, ci sono alcune considerazioni:
1) nell'asse ereditario che si formerà a funerali conclusi del papà, le donazioni fatte in precedenza a favore di uno degli eredi rientrano nel calcolo ereditario (attenzione NON fiscale cioé NON nella dichiarazione di successione che si presenta all'Agenzia delle Entrate).
2) gli eredi sono il coniuge e due figli. Quindi la legittima è un terzo ciascuno.
3) ignorando se vi sono altri beni è evidente che avendo r
 

Nemesis

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le donazioni fatte in precedenza a favore di uno degli eredi rientrano nel calcolo ereditario (attenzione NON fiscale cioé NON nella dichiarazione di successione
Sbagliato. Nel quadro ES della dichiarazione di successione vanno indicati i beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito nonché quelli oggetto di vincoli di destinazione, effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari.
gli eredi sono il coniuge e due figli.
L'OP non ha menzionato il(la) coniuge, ma "madre".
Quindi la legittima è un terzo ciascuno.
Sbagliato. Quando i figli, sono più di uno, a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge (se vi fosse) spetta un quarto del patrimonio del defunto.
la vedova poteva richiedere indietro, a carico dell'asse ereditario (cioé pagata dagli altri eredi/figli) la dote, conferita al marito all'atto del matrimonio
No.
Era in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge mediante l'assicurazione
di una rendita vitalizia o mediante l'assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari, da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall'autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso.
La "dote" era irrilevante.
 

Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
Attenzione che il figlio1 ha percepito la somma in denaro nel 2017 ed è entrato nel possesso dei soldi subito, io figlio2 la palazzina.... essa è regolamente affittata, e i miei genitori sono attualmente usufruttuari, ma il possesso del bene lo otterrò forse neanche quando non ci sarà più mia madre.... come da volontà di mio padre, e mi sento giustamaente di rispettare le direttive, dato che la ha costruita lui.... quindi l'ago della bilancia dell'esubero è molto diverso... il notaio ne terrà conto?
 

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