basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Puoi allora acquistare i beni significativi (sanitari, caldaia, serramenti, radiatori, rubinetterie) con IVA al 10%: potrebbe essere utile una certificazione comunale sulla tipologia, ma non indispensabile se la domanda del professionista già contempla come credo la tipologia dell'intervento
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
L'acquisto diretto dei beni significativi (devono essere prodotti finiti, non materiali generici) sconta l'IVA al 10% solo se i lavori richiesti sono qualificabili come manutenzione straordinaria.
No.
Puoi allora acquistare i beni significativi (sanitari, caldaia, serramenti, radiatori, rubinetterie) con IVA al 10%:
Per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, non si può applicare l’IVA agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente.

Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio: restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, l’aliquota IVA del 10% si applica (anche) alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, ecc.).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei
lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

I beni significativi (di valore significativo, per cui l’aliquota ridotta si applica soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi) rilevano solamente nel primo caso (interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria).
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Hai ragione, come il solito. Invece di postare la pagina 20 dellaguida, sono andato a memoria ed ho sbagliato. Mi scuso, mi spiace.

Come però si concilia la dizione manutenzione straordinaria e risanamento conservativo?
 

francarparelli

Membro Junior
Proprietario Casa
dato che il CTU mi ha dato ragione la controparte può richiedere un altra Atp, quali potrebbero essere i presupposti?
Grazie della vostra gentile risposta.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
L'Accertamento Tecnico Preventivo, eseguito da un CTU appositamente incaricato, si richiede per fotografare la situazione in quel momento. Dopo il sopralluogo si può procedere ad alterarla con l'esecuzione dei lavori. Pertanto, farne una successiva è impossibile.
 

francarparelli

Membro Junior
Proprietario Casa
Vorrei farvi sapere sino a che punto è arrivata l'impresa. Ho provveduto ad inviare tramite mio legale lettera all'impresa per la risoluzione del contratto, chiedere gli importi evidenziati a mio favore dalla Atp depositata in tribunale e rendermi alcune cose personali che erano sul cantiere.
L'impresa si è permessa di rispondermi tramite suo legale che la Atp non è valida, da ritenersi nulla, perché il CTU in perizia non ha riportato le osservazioni loro e mie, lasciando la perizia uguale alla bozza inviata ci 15 giorni prima del deposito.
Inoltre, dopo perizia ho sostituito le chiavi dell'immobile, perché lo utilizzavano come un deposito dei loro materiali e quindi l'avvocato ha riferito che se non diamo le chiavi agiranno via ordinaria e penale.
Inoltre, segnalo che stavano facendo lavori con personale non in regola, per questo avevo chiesto più volte i documenti senza averli.
La mia domanda è posso iniziare i lavori con altra ditta? Sperando di trovarla una che voglia entrare, sono a quota 10 imprese certificate che mi hanno dato buca.
Io più di far vedere la Atp ed i lavori non posso far altro.
Scusate lo sfogo ma chiedo aiuto a capire come vanno le cose a questo punto.
Gli avvocati costano molto, cosa posso avere facendo causa se impresa non ha niente? Mi piacerebbe trovare un modo per impedire che continuino a fare questo agli altri.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Il CTU invia la bozza della sua relazione ai CTP i quali, entro 15 gg possono inoltrare le loro osservazioni. A questo punto il primo, esaminatele, può tenerne conto, se le ritiene accoglibili, altrimenti si limita ad allegarle alla sua e le deposita in cancelleria in triplice copia per essere inserite nel fascicolo a disposizione del giudice e degli avvocati di parte. Costoro, prelevato la copia di competenza la devono fare esaminare ai rispettivi CTP, i quali hanno la possibilità di contestare quanto gli stessi ritengono necessario, fornendo una relazione tecnica al legale che porranno le loro opposizioni alla CTU. Conseguentemente, il giudice chiamerà il CTU a chiarimenti in sede d'udienza, durante la quale lo stesso ed il legale gli porranno direttamente le domande a chiarimento. Se necessario porranno a confronto i consulenti.
Una volta eseguita l'ATP il cantiere può andare avanti con la stessa impresa o con altra che subentrerà. Ovviamente, perché la nuova prenda possesso del cantiere occorre che la precedente l'abbia abbandonato.
Le chiavi potrai sostituirle solo quando la precedente impresa abbia sgomberato ovvero dopo che, inoltrati gli opportuni solleciti, rimasti inascoltati, i suoi attrezzi e materiali siano stati spostati in un idoneo deposito.
Se alcuni lavoratori non fossero in regola è compito del responsabile della sicurezza e del direttore dei lavori verificare la loro regolarità.
 

griz

Membro Storico
Professionista
Non ho esperienza come CTU ma ho esperito alcuni incarichi come CTP, aggiungo qualcosa anch'io: se il CTU non tiene conto delle osservazioni e/o non le riporta al giudice, può essere anche richiamato all'ordine e ricusato, non è infatti prassi normale ignorare le osservazioni e non trasmetterle in causa, può non recepirle modificando la propria posizione ma non mi risulta possa fare come se non esistessero. Non ha quindi torto il tuo avversario
 

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