klunk

Membro Junior
Salve a tutti

vorrei affittare due immobili, ma il proprietario mi ha detto che per uno dei due c'e' il problema che esiste un importo minimo che e' agganciato alla rendita catastale.

Mi spiego meglio: se io gli chiedessi di affittarmi l'immobile per 100Euro non lo potrebbe fare in quanto e' uscita una circolare della Agenzia delle Entrate che dice che non e' possibile affittare un immobile al di sotto di un certo valore che e' stabilito dalla rendita catastale. Almeno cosi' sostiene il proprietario.

Vi risulta? se vi risulta, mi potete dare un riferimento normativo (ovvero la circolare) ?

Non che non ci creda ma mi piace leggere le cose dalla fonte e non per sentito dire

Ringrazio anticipatamente.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
Per contrastare il fenomeno della registrazione di contratti di locazione per un importo inferiore a
quello realmente pattuito, è stato previsto che gli uffici non possano procedere ad accertamenti nei
confronti dei contribuenti che, ai fini della determinazione dell’imposta di registro, dichiarino un
canone almeno pari al 10 % del valore catastale dell’immobile.
Il valore catastale dell’immobile va determinato applicando alla rendita gli stessi moltiplicatori, rivalutati
del 20%, che si utilizzano, sempre per il calcolo della stessa imposta di registro, per l’accertamento
di valore nelle compravendite di immobili.
Per i fabbricati locati il moltiplicatore è sempre pari a 120.
Una previsione analoga è stata introdotta anche per quanto riguarda l’accertamento dell’IRPEF dovuta
sui redditi dei fabbricati.
In particolare, ai fini IRPEF gli uffici non possono rettificare il reddito derivante da immobili locati
quando si dichiara l’importo maggiore tra:
- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15%;
- il 10% del valore catastale dell’immobile.
Il valore dell’immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita catastale i moltiplicatori
previsti ai fini dell’imposta di registro, rivalutati del 20%.
Anche dette disposizioni non si applicano per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a
canone “concordato”, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/98 (art. 2, comma 3, e
art. 4, commi 2 e 3).

Vedi pagina 20 di :
http://www.civile.it/affitti/locazione_casa.pdf
:daccordo:
 

raflomb

Membro Assiduo
Disposizioni per combattere il fenomeno delle locazioni sommerse”, a pagina 122 dell’Annuario del contribuente 2009, è riportata una disposizione, introdotta dal comma 342 dell’articolo unico della Finanziaria 2005, che ha inserito, nel DPR n. 600 del 29 settembre 1973, l’articolo 41-ter che tratta dell’accertamento dei redditi di fabbricati.
In base a tale disposizione, ai fini dell’accertamento dell’IRPEF dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità, per l’ufficio, di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra:
- il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15 per cento;
- il 10 per cento del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120 in caso di locazione di abitazione).

Di fatto, come chiaramente specificato nell’esempio riportato nella pagina successiva della guida, chi dichiara un canone pari ad almeno il 10% del “valore catastale” si mette al riparo dagli accertamenti fiscali sui canoni di locazione.

Esempio
Un contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 800 euro per la locazione di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 750 euro. Il canone annuo di locazione ridotto del 15 per cento sarà: 800 x 12 = 9.600 – 1.440 (15 per cento di 9.600) = 8.160 Per determinare il 10 per cento del valore dell’immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo: 750 x 120 = 90.000 x 10 per cento = 9.000 Dal raffronto tra i due valori ottenuti, emerge che quello maggiore è il 10 per cento del valore catastale dell’immobile. Pertanto, qualora il contribuente indichi nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel contratto di locazione, ridotto del 15 per cento), l’Ufficio non potrà più rettificare, per l’immobile locato, il reddito dichiarato.

I fabbricati locati a canone convenzionale, cioè quelli stipulati o rinnovati ai sensi dell’art.2, comma 3 e art.4, commi 2 e 3 della legge n.431 del 1998, sono esclusi dall’accertamento scaturito dal confronto con il 10 per cento del valore catastale dell’immobile.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La Finanziaria 2005 (comma 342 dell'articolo 1 della legge 311/2004) stabilisce che l'ufficio non può procedere all'accertamento in relazione ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra:— il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento;— il 10% del valore dell'immobile, determinato secondo le regole "catastali" ai fini dell'imposta di registro. In sostanza, la norma stabilisce che, quando il contribuente dichiara, come canone di locazione, il 10% del valore catastale dell'immobile, è al riparo da ogni forma di accertamento. Questo non significa però che, qualora il contribuente non dichiari il 10% del valore, sarà automaticamente raggiunto dall'accertamento. Ciò in quanto la norma non attribuisce valenza di presunzione legale, legittimante l'accertamento, al 10% del valore del fabbricato. Diversa è invece la previsione del comma 2 del nuovo articolo 41 ter, anch'essa rivista dalla legge 311/2004. Qui la norma stabilisce che, in caso di mancata registrazione del contratto di locazione, si presume, salva prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti. In questo caso si presume che il canone di locazione risulti pari al 10% del valore del fabbricato.
 

jac0

Membro Senior
Proprietario Casa
Secondo me scopo di questa procedura è consentire all'Agenzia delle Entrate di concentrarsi sui casi più sospetti, non avendo le forze per dedicarsi a tutti i casi. D'altronde può capitare che anche i casi più sospetti siano in realtà locazioni assolutamente regolari.
E infine: come fa l'Agenzia delle Entrate a dimostrare che esistono versamenti che sfuggono parzialmente al fisco, cioè a loro?
 

ada1

Nuovo Iscritto
Qualora cio' si rendesse necessario, l'Agenzia delle Entrate potrebbe sempre avviare delle ricerche per accertare i movimenti bancari verso e da un conto determinato.
 

happysmileone

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Leggo solo ora questa vs a seguito di una ricerca effettuata su Google con chiave "canone affitto valore catastale" poiche' sto affittando una abitazione a seguito rilascio inquilino.
Ebbene nel mio caso, per la locazione 4+4 che si e' conclusa dopo i primi 4 anni, ho applicato un canone inferiore al 10% del valore catastale non perche' sia un buon samaritano ma perche' applicandolo non sarei mai e poi mai riuscito a locare l'appartamento essendo il canone superiore di gran lunga fuori mercato.
In questi quattro anni non sono mai stato sottoposto ad accertamento dell' Agenzia delle Entrate ne' il funzionario ha nulla eccepito in fase di registrazione. Ora ho trovato un nuovo inquilino ma sono ancora nella stessa situazione anche avendo aumentato il canone essendo trascorsi 4 anni (valore annuale contrattualizzato 21.600 € - 10% valore catastale 24.605) ma questa regola come e' stata fatta? Nella prossima settimana andro' a registrare e speriamo di non avere contestazioni con l'Agenzia delle Entrate. Qualcuno di voi ha avuto accertamento? Come si dimostra che effettivamente quello e' il reddito percepito? Bastano le ricevute emesse o i bonifici registrati? Non capisco perche' pur essendo in regola bisogna sempre "stare in pensiero".:disappunto:
 

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