giovannapini

Nuovo Iscritto
Mia figlia abita in un appartamento all'interno di una palazzina con ascensore. Non c'è amministratore. L'ascensore è fatiscente ed gli altri condomini ritengono di non doverlo aggiustare perchè essendo in maggioranza decidono loro.
A chi si può rivolgere per ottenere un controllo esterno e costringere ad iniziare i lavori di messa in sicurezza dello stesso.
Grazie a tutti
Giovanna
 

Marco Giovannelli

Membro dello Staff
Professionista
tua figlia ha tutte le ragioni, poichè ti rimando a cosa legittimato dall'art. 1104 del Codice civile:

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune

poi c'è l'art. 1110:

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

poi l'art. 1117 sancisce quali opere sono soggette a comunione:

Art. 1117. Parti comuni dell'edificio.
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.


art. 1118 DIRITTI DEI PARTECIPANTI:

Art. 1118. Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.


art. 1123 ripartizione delle spese:

Art. 1123. Ripartizione delle spese.
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.


spero di essere stato esauriente.

saluti
 

perasso

Nuovo Iscritto
Abito a Torino e mi trovo in una situazione analoga a quella di Giovanna. L'ascensore è fatiscente, spesso si blocca, ma i condomini non ne vogliono sapere!!. L'amministratore è dalla parte della maggioranza che non vuole fare lavori.
Che devo fare? Mi rivolgo all'ASL??
Ma l'ASL non si occupa solo di questioni inerenti all'igiene??
Grazie per i chiarimenti.

Margherita Perasso
 

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