No, è il codice civile
Ovvero un "dogma" di opinabile valutazione e che nello specifico nulla riguarda.nfatti: artt. 1337 e 1338 c.c.
Non hanno negato difetti...ma ne hanno persino precisati alcuni e/o la possibilità di altri.
Non hanno atteso, per comunicarli, la firma di un preliminare e nemmeno di trovarsi davanti al Notaio per il Rogito.
La presenza di "irregolarità" edilizie determina il rimando di qualsiasi "impegno" che la proponente acquirente intenda mettere in atto 8finanziamento, progetti di professionisti etc.)
1137
Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto devono comportarsi secondo buona fede
1138
La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto
Il primo è un articolo sulle "belle intenzioni" ...che però presta il fianco alla valutazione del Giudice ed all'obbligo di parte ricorrente nel dimostrare l'illeicità del comportamento altrui.