MAZZOLA50

Membro Attivo
Sono proprietario di una casa che ha una terrrazza a livello di circa 60mq di cui un 30% funge da lastrico solare di un negozio ed un 70% da copertura di portici sempre di proprietà esclusiva dello stesso negoziante. Poiché, con il consenso dello stesso proprietario, stiamo facendo lavori di impermeabilizzazione e rifacimento del pavimento della terrazza stessa, vorrei sapere come vanno suddivise le spese. Grazie
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Le spese cedono per il 66% a tuo carico (tu utilizzi la terrazza) ed il 33% a carico del negoziante, sia per quanto riguarda la copertura del negozio sia per i portici.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Non concordo con cautadero.
Le proporzioni vanno invertite.
Le spese nel caso di rifacimento del lastrico solare vanno ripartite per 1/3 (cioè 33,33%) all'utilizzatore del lastrico solare e per 2/3 (restante 66,67%) tra i proprietari ai quali il lastrico fa da copertura.
Le spese così ripartite sono da considerarsi quelle relative alle sole spese di rifacimento, se l'utilizzatore della terrazza volesse rifarla a proprio piacimento (nel senso di utilizzare una pavimentazione che costi di più di una "normale") la differenza tra le due pavimentazioni andrebbe sostenuta dal proprietario della terrazza.
Luigi
 

condobip

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Concordo con 1giggi1, infatti così dicono le norme al riguardo dei lastrici solari di uso esclusivo, salvo non vi siano accordi o convenzioni differenti
 

cautandero

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
Posso pure sbagliarmi, ma la norma di cui all'art. 1126 Cod. Civ. parla di "condomini sottostanti" riferentesi a più condomini nella stessa verticale. Poi è logico che le spese di abbellimento, cioè quelle non afferenti alla semplice copertura di lastrico sono a carico, tutte, del proprietario della terrazza.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Posso pure sbagliarmi, ma la norma di cui all'art. 1126 Cod. Civ. parla di "condomini sottostanti" riferentesi a più condomini nella stessa verticale. Poi è logico che le spese di abbellimento, cioè quelle non afferenti alla semplice copertura di lastrico sono a carico, tutte, del proprietario della terrazza.
Non è detto che i condomini sottostanti siano obbligatoriamente più di uno, perchè nel caso di condominio minimo
i condomini sono solamente due, chi sta sotto e chi sta sopra, quindi chi sta sotto dovrebbe corrispondere i 2/3 indifferentemente quanti si trovano sotto (1, 2, 3, 4, ...).
Concordo con te per le eventuali spese di abbellimento, nel caso il condomino proprietario del lastrico desideri cambiare la pavimentazione con una più bella e/o migliore di quella originale ed a suo piacimento, nel qual caso dovrebbe corrispondere la differenza di costo tra quella uguale (o simile) alla precedente e duella che lui desidera avere.
 

1giggi1

Membro Assiduo
Proprietario Casa
La norma, e quindi la divisione delle spese, si basa su chi ne tra maggiore vantaggio. Infatti chi ha come copertura il lastrico, lo ha come elemento indissolubile dell'unità immobiliare. Cosa varrebbe un appartamento senza copertura? O cosa varrebbe un appartamento in cui piove dentro? (il valore commerciale meno il costo della copertura da fare e/o sistemare) Mentre per quanto riguarda il lastrico solare, l'impossibilità all'uso riduce si un diritto, ma non ne compromette quello principale che è il godimento dell'unità immobiliare collegata. Anche nel caso vi fosse solo il diritto e/o proprietà del lastrico, se questo si "rovina", non compromettendo la sua funzione principale di copertura, le spese spettano solo al proprietario.
Luigi
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... Anche nel caso vi fosse solo il diritto e/o proprietà del lastrico, se questo si "rovina", non compromettendo la sua funzione principale di copertura, le spese spettano solo al proprietario.
Luigi
Infatti è così, se il proprietario del lastrico desidera sostituirlo a parer suo per averlo più bello a suo gradimento sopporterà tutte le spese, invece nel caso di rifacimento per eventuali infiltrazioni, la spesa sarà ripartita secondo il principio dell'art. 1126 cc (1/3 e 2/3), rifacendo però il lastrico con la copertura precedente o simile per qualità e/o costo.
 

Pitiuso

Membro Attivo
Proprietario Casa
scusatemi, ma vista l'utilità di calpestio e copertura ripartita tra due soggetti, non si applica il 50% ? In tal caso, potendosi effettuare scelte diverse circa il pregio dei materiali da apporre sopra nuovo massetto e guaina doppio strato, come ci si regola in caso di disaccordo ?
 

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