In un condominio nella mia zona le spese per la messa in sicurezza sono state sopportate anche da un magazzino che era fuori dalla parte interessata al dissesto e che non avrebbe subito alcun danno anche dalla caduta dell'intera facciata del palazzo, ma il locale appartiene al condominio.
Le facciate sono parti comuni di un edificio e di conseguenza la loro manutenzione è sostenuta da tutti i Condomini in base ai millesimi di proprietà, mentre, ai sensi dell'art. 1125 del Codice Civile, le spese di manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai devono essere sostenute in parti uguali dai
proprietari l’uno all’altro sovrastanti.
Le opere di natura decorativa ed ornamentale restano escluse dalla ripartizione indicata dal predetto articolo. Tale articolo è però derogabile e quindi non esclude una diversa ripartizione se prevista da un regolamento o concordata tra le parti.
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Soffitti e solai