Non esiste alcun obbligo per il venditore dichiarare la conformità alle normative edilizie vigenti per un’unità immobiliare costruita negli anni 60, in alcuni casi senza licenza edilizia, divenuta obbligatoria nel '67.
Lo stesso dal punto di vista igienico sanitario, se risale prima del 1975, in caso di vendita, il proprietario non ha l’obbligo di consegnare l’appartamento conforme alle norme in materia vigenti.
Per entrambi i casi hanno l’obbligo di dichiarare nell’atto di vendita che lo stato attuale non ha subito modifiche soggette ad autorizzazioni edilizie, è conforme a quella originaria al momento della costruzione, alla planimetria rappresentata nel elaborato catastale e alle normative allora vigenti, come prevede il testo unico 380/01 all’art. 9-bis comma 1-bis. La conformità è una condizione statica che diminuisce nel tempo con il variare delle norme pertanto il venditore, alla presenza dei requisiti esposti prima, dovrà attestare solo la conformità alle norme vigenti nel momento da costruzione.
Idem il certificato di agibilità, come i casi precedenti, se il requisito obbligatorio “niente opere” è rispettato, un immobile costruito prima del 2003 e che non ha subito interventi che impattano sulla sicurezza e sulle condizioni igienico/sanitarie, non sussiste alcun obbligo di legge richiedere e consegnare il certificato in caso di vendita. È buona regola che tutti siano informati sin dall’inizi delle trattative.