il mio parere:
Anche se i più dichiarano poco piu' della rendita catastale ( come nel post precedente determinato , al fine di non pagare imposte aggiuntive ) nella considerazione che stando appena sopra quei minimi così determinati l'ufficio non puo' fare l' accertamento ( il che è vero) , in verità bisognerebbe dichiarare il valore effettivo .
Quali i rischi nel dichiarare il valore fiscale anziché quello di mercato?
Che in un possibile contenzioso giudiziale (lite fra eredi , ipotesi tutt'altro che rara ) emerga che il valore del contendere sia ben superiore esponendosi cosi' ad accertamento, sanzioni, sovrattasse ed interessi da parte della Agenzia delle Entrate ( per ora rischio piu' teorico che pratico stante lo scollamento tra gli organi giudiziari e quelli fiscali .... ma non rischio zero )
appendice normativa
Testo unico del 31 ottobre 1990 n. 346
Articolo 14 - Beni immobili e diritti reali immobiliari (Art. 20 DPR 637/1972).
1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo
ereditario, è determinata assumendo:
a) per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data
di apertura della successione;
b) per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza
tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e'
gravata;
c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a
norma dell'art. 17 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto
moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale
d'interesse;
d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se
maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma
dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta
per l'affrancazione.