Neanche mettendo una clausola che vieta il subaffitto
L'art. 1594, comma 1 c.c. recita:
Il conduttore, salvo patto contrario, ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
E l'art. 2 della legge n. 392/1978 recita:
Il conduttore non può sublocare totalmente l'immobile, né può cedere ad altri il contratto senza il consenso del locatore.
Salvo patto contrario il conduttore ha la facoltà di sublocare parzialmente l'immobile, previa comunicazione al locatore con lettera raccomandata che indichi la persona del subconduttore, la durata del contratto ed i vani sublocati.
Quindi se le parti della originaria locazione non hanno espressamente convenuto un divieto di sublocazione, il conduttore può sublocare una parte di immobile.
Se intende concedere in sublocazione l’intero appartamento deve ottenere il consenso del locatore.
Diversamente, può sempre sublocare una parte dell’immobile locato e, in assenza di previo patto contrario, il locatore non può validamente opporsi. Il conduttore in questo caso ha semplicemente l’onere di comunicare al locatore con lettera raccomandata la persona del sublocatore, la durata della sublocazione e i vani locati.
e il fornire ospitalità a terze persone, o comunque persone non indicate sul contratto di locazione?
La clausola che imponga il divieto di ospitalità sarebbe nulla. Come più volte già scritto in questo forum.