anna magonio

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Sono proprietaria di un appartamento in un villino costruito nel 1930. Ho ritrovato il certificato di abitabilità del 1931 e la planimetria catastale d'impianto del 1940. Sulla planimetria catastale sono state fatte a lapis alcune correzioni dal tecnico del catasto durante il suo sopralluogo nell'anno 1943. Una di queste correzioni è la cancellazione di un muro divisorio tra due salotti e la loro numerazione come unico vano catastale. In una successiva planimetria catastale del 1978 il tecnico incaricato ha riportato l'esistenza del muro e delle altre difformità. Ho dichiarazioni che confermano che il muro non è mai esistito e che nell'immobile non sono mai stati fatti lavori oltre la normale ordinaria manutenzione.
Nel luglio 2009 ho firmato un preliminare di vendita dove ll mio tecnico ha dichiarato che "Dal raffronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria di impianto, si rilevano alcune variazioni interne, eseguite come dichiarato dalla proprietà, in epoca antecedente l’anno 1983. Tali fattispecie rientrano tra le tipologie di abuso previste dall’ex art. 48 della Legge 47/85, quali opere interne realizzate in data anteriore al 1985, sanabili mediante la semplice comunicazione al Sindaco e la cui inadempienza non comporta sanzioni, ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3466/25 del 18/07/1986."
Oggi, al momento del rogito definitivo, l'acquirente che ha avuto il possesso al momento del preliminare, si rifiuta di firmare asserendo che oggi l'immobile non è urbanisticamente conforme né è sanabile con una semplice lettera al Sindaco.
Al momento del preliminare l'acquirente aveva dichiarato la presa e completa visione da parte sua e dei suoi tecnici ed accettava l'immobile con gli impianti non funzionanti.
Potreste darmi un parere in merito, grazie a tutti
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
"Dal raffronto tra lo stato dei luoghi e la planimetria di impianto, si rilevano alcune variazioni interne, eseguite come dichiarato dalla proprietà, in epoca antecedente l’anno 1983. Tali fattispecie rientrano tra le tipologie di abuso previste dall’ex art. 48 della Legge 47/85, quali opere interne realizzate in data anteriore al 1985, sanabili mediante la semplice comunicazione al Sindaco e la cui inadempienza non comporta sanzioni, ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3466/25 del 18/07/1986."
Pare che il problema sia di natura tecnico-giuridico ; esistono due versioni : quella del suo geometra ed quella del geometra della controparte (difficile che il promissario sostenga l'inefficacia della comunicazione al sindaco senza essersi preventivamente consultato)
La soluzione a mio avviso và ricercata nel proporre l'incontro ed il confronto fra i due tecnici ; se le due versioni rimanessero opposte addivenire ad un arbitrato pilotato organizzato dalla Camera di Commercio Locale al fine di prevenire una logorante costosa causa giudiziaria per inadempimento
 

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