Vorrei sottoporvi un quesito.
Il mio condominio ha un prospetto pastrellato, a meno di tre piani con gli intonaci tinteggiati. L'assemblea ha deliberato la ristrutturazione mediante cappotto termico ma solo per quegli appartamanti con i prospetti piastrellati. Il costo del cappotto è di 90 euro/mq, mentre per la tinteggiatura poco meno di 10 mq. Inoltre la presenza del cappotto termico consente anche un miglior confort degli appartamanti ed un apprezzabile risparmio energetico.
La domanda è la seguente: atteso che i costi per le due tipologie di rivestimanto sono enormemente diversi, atteso che anche i benefici sono enormemente diversi, come va fatta la ripartizione delle spese? Ritengo iniquo che i proprietari che usufruiscono della sola tinteggiatura, con trascurabili benefici pratici, debbano "finanziare" i proprietari che usufruiscono di una costosa soluzione con evidenti benefici. In sostanza, de spese vanno ripartite in base all'art 1123 del cc, oppure è applicabile il comma 2, atteso che i proprietari usufruiscono in maniera diversa la cosa comune? o vi è un altro criterio più equo?
Sperando di essere stato chiaro ringrazio a chi vorrà rispondermi.
leopoldo
Il mio condominio ha un prospetto pastrellato, a meno di tre piani con gli intonaci tinteggiati. L'assemblea ha deliberato la ristrutturazione mediante cappotto termico ma solo per quegli appartamanti con i prospetti piastrellati. Il costo del cappotto è di 90 euro/mq, mentre per la tinteggiatura poco meno di 10 mq. Inoltre la presenza del cappotto termico consente anche un miglior confort degli appartamanti ed un apprezzabile risparmio energetico.
La domanda è la seguente: atteso che i costi per le due tipologie di rivestimanto sono enormemente diversi, atteso che anche i benefici sono enormemente diversi, come va fatta la ripartizione delle spese? Ritengo iniquo che i proprietari che usufruiscono della sola tinteggiatura, con trascurabili benefici pratici, debbano "finanziare" i proprietari che usufruiscono di una costosa soluzione con evidenti benefici. In sostanza, de spese vanno ripartite in base all'art 1123 del cc, oppure è applicabile il comma 2, atteso che i proprietari usufruiscono in maniera diversa la cosa comune? o vi è un altro criterio più equo?
Sperando di essere stato chiaro ringrazio a chi vorrà rispondermi.
leopoldo