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Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma c.p.c.Il prezzo minimo d'asta proponibile è il valore catastale?
non proprio. Chi stabilisce il valore di mercato dell'appartamento è un CTU che comunque ha ottenuto l'attestato di "Valutatore Immobiliare" non basta essere un geometra o ingegnere iscritto all'albo.Praticamente quello aggiornato dell'osservatorio immobiliare.
l'ultima parola sul prezzo di base d'asta ce l'ha il giudice che ha in carico la vendita giudiziaria. Certo che sente prevalentemente la stima del CTU che ha incaricato. Il convenuto, cioè colui al quale è stato pignorato l'appartamento, avrà la possibilità di nominare un suo CTP che potrà, in contraddittorio con il CTU, proporre un prezzo che consenta al suo assistito di ricevere il massimo possibile dalla vendita al netto del pagamento dei debiti.Stabilisce un prezzo di riserva
O è libero di svendere il bene SENZA che il proprietario possa obiettare alcunchè?
secondo me l'offerta a saldo e stralcio del debito andava fatta prima che partisse l'iter procedurale dell'asta; il giudice potrebbe ritirare l'immobile dall'asta solo per iniziativa del richiedente del pignoramento.Ma in tutto questo tempo il proprietario può sempre fare un'offerta ed estinguere il debito?
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