Concludo il mio intervento affinchè ciò possa produrre definitiva chiarezza in merito alla figura e ai compiti del Custode Giudiziario, post aggiudicazione. E comunque, ribadisco che la figura del Custode G. ancor oggi non è diffusamente presente nelle aste giudiziarie.
Quanto riporto sotto chiarisce in via definitiva ed indiscutibile che anche quanto ha sostenuto Ennio A. R. ha un fondo di verità, il difetto di impostazione che io ho eccepito sta nel fatto che lui l'ha trattato come se fosse una regola e non come un eccezione, come io sostengo essere nell'attuale realtà procedurale.
Infatti, ove sussista la figura del Custode Giudiziario, l'assegnatario, in caso di immobile occupato può a sua discrezione[procedere alla liberazione dell'immobile dando incarico al Custode, che in questa fase non agirà più a carico della "procedura esecutiva" ma a carico e spese dell'assegnatario. Qui si pone il problema, essendo questa una facoltà: optare per il Custode che comunque dovrai pagare, o avvalersi di un legale di fiducia, che se lo conosci ti farà anche risparmiare? Questa è una scelta!!
5. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VENDITA: LIBERAZIONE
DELL’IMMOBILE E RENDICONTO DELLA GESTIONE
Fermi restando i casi di emissione dell’ordine di liberazione nelle more della
procedura, il Giudice pronuncia in ogni caso l’ordine di rilascio quando provvede
all’assegnazione o all’aggiudicazione dell’immobile. A norma dell’art. 560 c.p.c. il
provvedimento (non impugnabile) è eseguito a cura del Custode anche successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o
dell’assegnatario se questi non lo esentano.
La ratio di quest’ultima previsione è nel senso di fornire al custode –
professionista delegato la legittimazione ad eseguire l’ordine di rilascio contenuto nel
decreto di trasferimento pur in mancanza di un espresso mandato ad hoc da parte di
colui il quale, con l’emissione del decreto, è divenuto proprietario dell’immobile,
lasciando comunque a questi la facoltà di esonerare il custode dal proseguire
nell’azione.
E’ dunque essenziale che il professionista delegato renda all’aggiudicatario una
informativa chiara ed esaustiva circa la facoltà concessagli. L’aggiudicatario, nuovo
proprietario dell’immobile, ben potrà decidere di avvalersi dell’opera del delegato anche
dopo il decreto di trasferimento al fine di procedere alla liberazione dell’immobile ma
potrà invece esonerarlo da tale incombenza, ove ad esempio decida locare l’immobile a
colui che già lo detiene, o perché comunque non intenda estrometterlo dal possesso
avendo rapporti di parentela con l’occupante (a tal proposito si ricordi che vi è divieto di
acquisto solo per il debitore e non per i suoi parenti).
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In ogni caso se l’acquirente decide di esonerare il custode – professionista
delegato dall’intraprendere la procedura per la liberazione, detta volontà si ritiene che
debba risultare da atto scritto depositato in Cancelleria25. Solo in questo modo, peraltro,
il professionista potrà avere certezza del suo incarico; in caso contrario potrebbe trovarsi
in difficoltà in quanto, se durante l’esecuzione dell’ordine di liberazione emesso prima
del decreto di trasferimento egli agisce nell’interesse della procedura, dopo il decreto di
trasferimento agisce nell’interesse del nuovo proprietario dell’immobile dal quale
invero, non riceve alcun mandato professionale.
Si pensi al caso in cui il professionista delegato, che in primo tempo aveva avuto
incarico di procedere alla liberazione dell’immobile, dopo aver notificato il decreto di
trasferimento unitamente al precetto di rilascio, riceve dallo stesso acquirente richiesta
di non procedere oltre essendosi egli accordato con l’occupante per la conclusione di un
nuovo contratto di locazione. In tali casi il professionista dovrà formalmente chiedere
all’acquirente di formalizzare questa sua rinuncia, informandolo anche dell’efficacia
temporale del precetto già notificato (novanta giorni), al fine di non incorrere nel rischio
di essere considerato inadempiente.
Il professionista dunque, informato l’aggiudicatario che è suo compito procedere
alla liberazione dell’immobile, dovrà attivare la procedura per il rilascio come naturale
conclusione dell’incarico di delegato; se invece ne riceve l’esonero gli farà sottoscrivere
la relativa rinuncia.