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Art. 46, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001:
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
Tale disposizione prevede due forme di nullità: una nullità formale (di matrice testuale) del trasferimento, che ricorre laddove manchi del tutto la menzione del titolo abilitativo, e una nullità di tipo sostanziale, che inficia il negozio ogniqualvolta l’immobile da trasferire sia abusivo, indipendentemente dalla presenza o meno della dichiarazione relativa alla menzione del titolo. Lo scopo perseguito dal legislatore non consiste dunque nel prescrivere meri obblighi formali all’alienante (o donante), atteso che la dichiarazione circa la regolarità dell’immobile da questi resa potrebbe risultare non veritiera, ma, al contrario, consiste nel rendere suscettibili di circolazione solo gli immobili regolari dal punto di vista urbanistico.