quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Ripeto circolare 11E Agenzia delle Entrate del Maggio 2014.
Leggetela!!!!
L'ho letta e credo di aver capito che per gli alloggi occorra sempre la convalida di sfratto (giudiziaria) per ottenere il recupero a credito fiscale delle imposte pagate come IRPEF. Mentre per i negozi
resta confermata l'impossibilità di alcun recupero. La clausola inserita di norma nei contratti come "risolutiva espresso" non opera nei contratti abitativi, mentre lo fa in quelli diversi, come i negozi, per cui dal momento della dichiarazione le imposte non si pagheranno più sul valore contrattuale bensì solo catastale, senza necessità di attendere la convalida di sfratto che il malcapitato locatore è stato costretto comunque a promuoverla con il ricorso al
giudice nel momento che il conduttore non restituisce il locale.
Mi auguro di leggere conferma e porgo cordiali saluti a tutti. qpq.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Concordo sul fatto che la data del verbale di rilascio corrisponda alla data di risoluzione del contratto, che quindi può essere risolto all'Agenzia delle Entrate pagando la tassa di 67 euro.
Ma siccome si tratta di una locazione commerciale (si parla di un negozio) i canoni non percepiti dovranno comunque essere dichiarati e tassati.
La non imponibilità dei canoni non incassati quando c'è la convalida dello sfratto per morosità riguarda solo le locazioni ad uso abitativo.
Che io sappia per la risoluzione relativa agli sfratti l'imposta di registro (67 euro) non è dovuta.
concordo
la tassa di cessazione, che in ogni modo spetterebbe all'inquilino, in caso di convalida di sfratto avviene in automatico senza pagare nulla all'Agenzia delle Entrate.
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Per le sole locazioni di immobili a uso abitativo, l'art. 8, comma 5 della legge n. 431/98, introducendo due nuovi periodi all’attuale art. 26 del TUIR, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario anche per i periodi precedenti il provvedimento giurisdizionale, al locatore è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti.

Per le locazioni di immobili non abitativi il legislatore tributario non ha previsto una disposizione analoga. Ne consegue che:
- il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione, fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
- le imposte assolte sui canoni dichiarati e non riscossi non potranno essere recuperate.

Tutto quanto sopra, vale indipendentemente dal "1456".

scusate ma è assurdo!!
Oltre al danno anche la beffa!!
Nel mio caso, qualora , nonostante uno sfratto per morosità, se il tiziaccio faccia restistenza alla data di rilascio fissata dal giudice e magari per esempio occorrono altri sei mesi per buttarlo fuori con la forza, significa che dovrò farmi carico anche dell'IRPEF per canoni non percepiti?
Sono davvero INDIGNATO!
 

tuonoblu

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ripeto circolare 11E Agenzia delle Entrate del Maggio 2014.
Leggetela!!!!

scusa
l'ho letta ma si riferisce a tutt altro non afferente a questo specifico POST[DOUBLEPOST=1407077937,1407077734][/DOUBLEPOST]
L'ho letta e credo di aver capito che per gli alloggi occorra sempre la convalida di sfratto (giudiziaria) per ottenere il recupero a credito fiscale delle imposte pagate come IRPEF. Mentre per i negozi
resta confermata l'impossibilità di alcun recupero. La clausola inserita di norma nei contratti come "risolutiva espresso" non opera nei contratti abitativi, mentre lo fa in quelli diversi, come i negozi, per cui dal momento della dichiarazione le imposte non si pagheranno più sul valore contrattuale bensì solo catastale, senza necessità di attendere la convalida di sfratto che il malcapitato locatore è stato costretto comunque a promuoverla con il ricorso al
giudice nel momento che il conduttore non restituisce il locale.
Mi auguro di leggere conferma e porgo cordiali saluti a tutti. qpq.

e quindi
se non ho capito male, tutti i canoni non percepiti oltre la data di sfratto, la tassazione dei canoni non riguarderà quello stabilito da contratto ma si farà riferimento a solo valore catastale?[DOUBLEPOST=1407077974][/DOUBLEPOST]
@Grazie Key. Questo l'avevo capito sin dall'inizio. Mentre attendo conferma sulla sostanza della circolare come da me riportato. qpq.

idem
non mi è tanto chiara
 
J

jac1.0

Ospite
tutti i canoni non percepiti oltre la data di sfratto.
No: tutti i canoni che il giudice ha riconosciuti come non percepiti, che di norma sono quelli non percepiti.
 

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